Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 31/08/1993 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni. |
Art. 2. Trasferimento di autorizzazioni di spesa. |
Art. 3. Integrazione degli elenchi n. 1 e n. 3. |
Art. 4. Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo. |
Art. 5. Urgenza. |
§ 6.1.45 – L.R. 31 agosto 1993, n. 44. [1]
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.
(B.U. 8 settembre 1993, n. 36).
Art. 1. Variazioni.
1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della
Art. 2. Trasferimento di autorizzazioni di spesa.
1. Per i capitoli 24841 e 24920, limitatamente alle rispettive somme di lire 23.000.000.000 e 20.000.000.000, la spesa indicata, in relazione ai tempi tecnici di attuazione, decorre dall'anno finanziario 1994.
Art. 3. Integrazione degli elenchi n. 1 e n. 3.
1. L'elenco n. 1, allegato al bilancio di previsione per l'anno in corso, è integrato dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 23940; 24120; 25210; 25770; 25950; 26040.
2. L'elenco n. 3, allegato al bilancio di previsione per l'anno in corso, è integrato dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 13150; 22245; 23122; 23395.
Art. 4. Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo.
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1993, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 20.000.000.000.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero: 20023; 20290; 23600; 23710; 23760; 23770; 24080.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 della L.R. 55/81 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la contrazione di mutui per lire 123.000.000.000, a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a copertura del disavanzo 1992.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
5. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in lire 24.000.000.000 per l'anno finanziario 1994 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1993/1995.
Art. 5. Urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della