§ 6.1.42 - Legge regionale 25 agosto 1992, n. 41.
Istituzione nel bilancio regionale di un Fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive comunitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:25/08/1992
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza - degli interventi previsti dai [...]
Art. 2.      1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: «Fondo [...]


§ 6.1.42 - Legge regionale 25 agosto 1992, n. 41.

Istituzione nel bilancio regionale di un Fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive comunitarie.

(B.U. 2 settembre 1992, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza - degli interventi previsti dai Regolamenti o dalle Direttive della Comunità Europea, viene istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico Fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi.

     2. L'utilizzazione del finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente è condizionata dalla presentazione ed approvazione da parte della Giunta Regionale di appositi progetti di intervento.

     3. Il coordinamento per la gestione delle iniziative è assicurato dal Servizio C.E.E. della Presidenza della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E.».

     2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

     3. [In deroga alla legge regionale di contabilità è autorizzato provvedere, con deliberazione della Giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal Fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti] [1].

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 14 maggio 2004, n. 9.