§ 6.1.3 - Legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.
Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:05/12/1975
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del servizio).
Art. 2.  (Affidamento ed esecuzione del servizio)
Art. 3.  (Modalità).
Art. 4.  (Condizioni generali e convenzione).
Art. 5.  (Vigilanza).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 6.1.3 - Legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.

Istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte.

(B.U. 9 dicembre 1975, n. 49).

 

Art. 1. (Istituzione del servizio).

     E' Istituito il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte.

 

     Art. 2. (Affidamento ed esecuzione del servizio) [1]

     1. L'Amministrazione regionale affida il servizio di tesoreria ad idoneo ente, scelto con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

     2. L'affidamento può prevederne l'estensibilità al Consiglio regionale ed agli enti facenti riferimento alla Regione Piemonte.

     3. In fase di esecuzione del servizio, il tesoriere è tenuto al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia. Ad avvenuta cessazione del servizio, l'ente cessato è tenuto a garantire l'ordinato subentro e tutti gli incombenti derivanti dalla normativa vigente.

 

     Art. 3. (Modalità). [2]

     L'Istituto, ovvero l'Associazione o Consorzio degli Istituti di cui al precedente articolo dovrà:

     a) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;

     b) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;

     c) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonché il deposito di titoli e di valori di proprietà della Regione, ovvero eseguite da terzi a favore della Regione;

     d) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione. comunque giacenti in Tesoreria;

     e) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio, della collaborazione di altri Istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e del pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri;

     f) concedere mutui alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economiche-finanziarie-sociali della Regione stessa;

     g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nella cassa regionale, secondo le modalità da stabilire nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria.

 

     Art. 4. (Condizioni generali e convenzione). [3]

     Le condizioni generali per l'affidamento del servizio di tesoreria, da porre a base della convenzione, sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     La convenzione è approvata dalla Giunta regionale ed è stipulata dal Presidente della Giunta medesima.

 

     Art. 5. (Vigilanza). [4]

     La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, al sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 158 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 159 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 159 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 159 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.