Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 13/01/1975 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Ammontare dell'imposta). |
Art. 3. (Disposizioni transitorie). |
§ 6.1.2 - Legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1. - Norme per l'applicazione
dell'imposta sulle concessioni statali, sui beni del demanio e del patrimonio disponibile [*].
(B.U. 21 gennaio 1975 n. 3).
L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della
Art. 2. (Ammontare dell'imposta).
In attuazione dell'art. 4 della
Art. 3. (Disposizioni transitorie).
Nella prima applicazione della presente legge, qualora il canone concessione sia stato versato nell' anno 1972 anche per un periodo. relativo all'anno 1973, l'imposta regionale è commisurata alla parte di canone che concerne tale periodo.
[*] Modificata con
[1] L'articolo è riportato anche all'art. 3 della
[2] V. nota precedente.