§ 5.14.26 – L.R. 14 novembre 2001, n. 27.
Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 e agli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:14/11/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Prestazioni straordinarie).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.14.26 – L.R. 14 novembre 2001, n. 27. [1]

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2000 e agli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza. Autorizzazione prestazioni straordinarie per gli anni 2001 e 2002.

(B.U. 21 novembre 2001, n. 47).

 

Art. 1. (Prestazioni straordinarie).

     1. E’ autorizzata per gli anni 2001 e 2002 l’effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte di personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nonché al restauro dei danni ai privati e alle attività produttive causati dagli eventi alluvionali verificatisi sul territorio piemontese nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza.

     2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre l’orario d’obbligo è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge, quantificati in lire 450 milioni (pari a Euro 232.405,60) si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio di previsione 2001.

     2. Per l’anno 2002 si fa fronte agli oneri previsti all’articolo 1 con lo stanziamento del capitolo 10135 del bilancio pluriennale 2001-2003.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.