§ 5.14.20 – L.R. 30 ottobre 1998, n. 28.
Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994, 1996 e alle calamità naturali 1997 e 1998. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:30/10/1998
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Prestazioni straordinarie).
Art. 2.  (Disposizione finanziaria).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.14.20 – L.R. 30 ottobre 1998, n. 28. [1]

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali 1994, 1996 e alle calamità naturali 1997 e 1998. Autorizzazione prestazioni straordinarie 1998.

(B.U. 4 novembre 1998, n. 44).

 

     Art. 1. (Prestazioni straordinarie).

     1. E' autorizzata nell'anno 1998 l'effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte del personale regionale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio collegate all'attuazione dei programmi di ricostruzione e di prevenzione previsti dalle leggi 21 gennaio 1995, n. 22 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 1994, n. 691 recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) e successive modifiche ed integrazioni, nonché per il ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali 1996 e per interventi tecnici di prima necessità nel periodo di emergenza dichiarato in occasione di calamità naturali di rilievo nazionale.

     2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro, oltre l'orario d'obbligo, è stato reso per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Per i dipendenti impegnati in interventi tecnici di prima necessità si richiede altresì l'attestazione rilasciata dall'ente territoriale presso cui hanno operato.

 

     Art. 2. (Disposizione finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in lire 500 milioni, si fa fronte con integrazione di pari importo dello stanziamento del capitolo 10135 mediante prelievo dal fondo di riserva delle spese obbligatorie.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.