Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.14 calamità naturali |
Data: | 10/12/1980 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Piemonte partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata stanziando un primo fondo di L. 400 milioni |
Art. 2. Al fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 400 milioni |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto ed entra in vigore in giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte |
§ 5.14.5 – L.R. 10 dicembre 1980, n. 79. [1]
Primo contributo del Piemonte all'iniziativa di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata.
(B.U. 17 dicembre 1980 n. 61).
La Regione Piemonte partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata stanziando un primo fondo di L. 400 milioni.
La somma così stanziata verrà utilizzata dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Comitato regionale di solidarietà per l'acquisto di attrezzature e beni, per il pagamento di prestazioni di lavoro e di impresa, per l'erogazione di contributi a privati o ad enti ed associazioni, nel quadro delle iniziative promosse sia a livello nazionale che a livello locale.
Al fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 400 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12760 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo del cap. 2390 con la denominazione: «Interventi straordinari a favore delle popolazioni della Basilicata e della Campania colpite da eventi calamitosi» e con lo stanziamento di L. 400 milioni in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto ed entra in vigore in giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della