Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.14 calamità naturali |
Data: | 02/10/1978 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di sopperire alle necessità derivanti dalle alluvioni dell'agosto 1978 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 7.377 milioni, da destinare, in attuazione della legge [...] |
Art. 2. La decorrenza del limiti d'impegno per 1.000 milioni, 600 milioni, 200 milioni, 300 milioni e 200 milioni, iscritti rispettivamente al capitoli n. 6030, 7240, 9205, 9940 e 9950 dello stato di [...] |
Art. 3. La decorrenza del limite d'impegno di 1.000 milioni, iscritto al capitolo 7220 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di 887 milioni [...] |
Art. 4. La decorrenza dell'annualità di spesa di 880 milioni iscritta al capitolo n. 6380 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita per l'intero ammontare dell'anno finanziario 1978 all'anno [...] |
Art. 5. E' revocata l'autorizzazione della spesa di 2.000 milioni stabilita per l'anno finanziario 1978 dall'articolo 28 della legge regionale 25 maggio 1978, n. 26 |
Art. 6. AI fine di sopperire alle esigenze derivanti dalle alluvioni per quanto concerne i contributi di competenza regionale a favore delle aziende pubbliche di trasporto, è autorizzata l'ulteriore [...] |
Art. 7. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A), annessa alla [...] |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.14.2 – L.R. 2 ottobre 1978, n. 59. [1]
Destinazione della somma di L. 7.377 milioni ad interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.
(B.U. 10 ottobre 1978 n. 41).
Al fine di sopperire alle necessità derivanti dalle alluvioni dell'agosto 1978 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 7.377 milioni, da destinare, in attuazione della
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante le variazioni di bilancio stabilite al sensi degli articoli seguenti.
La decorrenza del limiti d'impegno per 1.000 milioni, 600 milioni, 200 milioni, 300 milioni e 200 milioni, iscritti rispettivamente al capitoli n. 6030, 7240, 9205, 9940 e 9950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per il rispettivo intero ammontare, che sarà riferito ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitoli di cui al precedente comma mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
La decorrenza del limite d'impegno di 1.000 milioni, iscritto al capitolo 7220 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di 887 milioni che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.
Gli Impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 7220 del bilancio per l'anno finanziario 1978 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
La decorrenza dell'annualità di spesa di 880 milioni iscritta al capitolo n. 6380 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita per l'intero ammontare dell'anno finanziario 1978 all'anno 1979.
La decorrenza del limite d'impegno di 1.300 milioni, iscritto al capitolo n. 6540 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita all'esercizio finanziario 1979 per la quota di 700 milioni, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 6540 del bilancio per l'anno finanziario 1978 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
E' revocata l'autorizzazione della spesa di 2.000 milioni stabilita per l'anno finanziario 1978 dall'articolo 28 della
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 8060 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sono trasferiti al capitolo corrispondente del bilancio per l'anno finanziario 1979 e mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti.
L'autorizzazione di spesa di 500 milioni stabilita per l'anno finanziario 1979 dall'articolo 30, secondo comma, della
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 8110 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sono trasferiti al capitolo corrispondente del bilancio per l'anno finanziario 1979 e mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti.
Gli stanziamenti dei capitoli n. 30 e n. 60 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono rispettivamente ridotti di 30 milioni e di 20 milioni.
AI fine di sopperire alle esigenze derivanti dalle alluvioni per quanto concerne i contributi di competenza regionale a favore delle aziende pubbliche di trasporto, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 400 milioni da iscrivere in aumento al capitolo 5620 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione per L. 400 milioni dello stanziamento previsto al capitolo 5630 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A), annessa alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A) (Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della