§ 5.12.7 - Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53.
Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.12 caccia
Data:11/04/1995
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio.
Art. 2.  Urgenza.


§ 5.12.7 - Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53.

Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio. [1]

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1. Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio.

     1. Nelle more di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed in applicazione degli articoli 10 e 14 della legge medesima, il territorio agro-silvo- pastorale regionale è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

     2. E' zona delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati, con deliberazione della Giunta Regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 157/1992, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

     4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 157/1992.

     5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata è ripartito in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini di dimensione sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 25.000 ettari e, ove possibile, non superiore a 50.000 ettari.

     6. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini e i relativi organi sono soggetti di diritto privato, dotati di autonomia organizzativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e dagli atti programmatici ed amministrativi della Regione e dalle Province.

     7. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono il Presidente e il Comitato di gestione.

     8. Nel Comitato di gestione, composto da venti componenti, è assicurata la presenza paritaria in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti, in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli Enti locali.

     9. Le Province, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nominano i Comitati di gestione nel rispetto delle proporzioni previste dal comma 8, i quali eleggono tra i loro componenti il Presidente.

     10. La partecipazione economica dei cacciatori alla gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini è stabilita rispettivamente in lire 100 mila e lire 200 mila.

     11. La Giunta Regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, stabilisce il numero dei cacciatori e i criteri di ammissibilità dei residenti nella Regione Piemonte. I cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento per ogni ambito territoriale di caccia e al 5 per cento per ogni comprensorio alpino dei cacciatori ammissibili.

     12. La Giunta Regionale adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

     13. Le Province provvedono alla gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini fino alla costituzione dei rispettivi organi di gestione.

     14. La Giunta Regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta con proprio provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 157/1992 il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale, provvedendo altresì alla sua pubblicazione.

 

     Art. 2. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 59 della L.R. 4 settembre 1996, n. 70. Vedi, tuttavia, quanto disposto dall'art. 60 della L.R. 70/96.