§ 5.11.6 – L.R. 13 aprile 1994, n. 5.
Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:13/04/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Oggetto della subdelega.
Art. 3.  Inizio esercizio delle funzioni.
Art. 4.  Personale ed archivi.
Art. 5.  Direttive indirizzo e coordinamento.
Art. 6.  Poteri sostitutivi e revoca.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.11.6 – L.R. 13 aprile 1994, n. 5. [1]

Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 16).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 67 dello Statuto della Regione Piemonte, la presente legge:

     a) subdelega alle Province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, di cui all'articolo 13, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ed all'articolo 90 del D.P.R. 616/1977;

     b) stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni;

     c) prevede il trasferimento degli archivi alle Province, nonché il trasferimento di personale regionale in relazione alla subdelega;

     d) prevede le direttive, gli atti di indirizzo e di coordinamento;

     e) prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività delle Province;

     f) regola i rapporti finanziari conseguenti.

 

     Art. 2. Oggetto della subdelega.

     1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse idriche concernenti:

     a) l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche;

     b) le licenze di attingimento;

     c) le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici;

     d) la polizia amministrativa relativa alle materie subdelegate con la presente legge, compresa la vigilanza di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     2. Sono riservate alla Regione, in quanto attinenti ad esigenze di carattere unitario, tutte le funzioni amministrative relative alla tutela, all'utilizzazione ed alla disciplina delle risorse idriche non espressamente subdelegate ai sensi del comma precedente, nonché quelle relative al rilascio di pareri in relazione alle funzioni esercitate dallo Stato di cui all'articolo 91, numeri 1), 2), 3) e 4), del D.P.R. 616/1977.

 

     Art. 3. Inizio esercizio delle funzioni.

     1. Le Province esercitano le funzioni amministrative subdelegate a partire dal 1° maggio 1995.

     2. Fino a tale data, le funzioni continuano ad essere eseguite dalla Regione secondo le norme vigenti.

 

     Art. 4. Personale ed archivi.

     1. In fase di prima applicazione della presente legge e contestualmente al passaggio delle funzioni, la Regione trasferisce alle Province i dipendenti regionali dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo che svolgono in via preminente, come risulta dai carichi di lavoro rilevati nell'anno 1992 nonché dai relativi piani di lavoro, le funzioni oggetto della materia subdelegata dalla presente legge.

     2. La Regione può, altresì, trasferire alle Province, d'intesa con le medesime, in aggiunta al personale di cui al comma 1, un ulteriore contingente di personale regionale operante nei rispettivi Servizi opere pubbliche e difesa del suolo e nel Servizio uso delle acque pubbliche del Settore pianificazione e gestione delle risorse idriche, che presenta richiesta in tal senso.

     3. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato il personale di cui ai commi precedenti onde consentire alle Province di organizzare le proprie strutture e stabilire l'organico necessario per l'esercizio delle funzioni subdelegate in relazione al personale trasferito ed alle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia.

     4. Conseguentemente, dal 1° maggio 1995 sono soppresse le relative Unità operative organiche regionali «Acque pubbliche» e sono ridotti gli organici dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo di un numero di unità per qualifica corrispondente al numero di dipendenti trasferiti.

     5. Entro la data di inizio dell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono trasferiti alle Province gli archivi cartacei ed informatizzati delle concessioni delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate e quelli delle istruttorie in corso.

     6. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate, la Regione riconosce annualmente alle Province un concorso nelle spese per il personale e l'organizzazione nella misura di lire 2 miliardi 500 milioni. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al relativo riparto tra le Province, d'intesa con le medesime, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività istruttorie da esperire da parte di ciascuna Provincia.

 

     Art. 5. Direttive indirizzo e coordinamento.

     1. Le funzioni amministrative subdelegate con la presente legge sono esercitate dalle Province nel rispetto:

     a) della legislazione che disciplina la materia;

     b) delle direttive emanate dal Governo nazionale;

     c) delle norme regolamentari e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale, anche attraverso l'Assessore delegato, assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate:

     a) l'indirizzo ed il coordinamento;

     b) i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con Enti nazionali, interregionali e regionali.

     3. La Giunta Regionale disciplina le modalità di funzionamento degli archivi informatizzati delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni per l'utilizzazione delle risorse idriche. Ogni Provincia trasmette periodicamente i dati dell'archivio informatizzato alla Regione che ne cura l'aggregazione ai fini della tutela e della salvaguardia delle risorse idriche e la successiva pubblicazione.

     4. Ogni anno i Presidenti delle Province riferiscono al Presidente della Giunta Regionale, o all'Assessore delegato per la materia, sull'attività relativa all'esercizio delle funzioni subdelegate.

     5. La Giunta Regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio Regionale sullo stato di applicazione della legge.

 

     Art. 6. Poteri sostitutivi e revoca.

     1. In caso di grave e persistente inerzia delle Province nell'esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta Regionale invita le stesse a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso invano il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione delle Province.

     2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge, ovvero di non adeguamento alle direttive ed agli indirizzi, la subdelega può essere revocata con legge regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita la Provincia interessata e l'Unione regionale delle Province del Piemonte.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili su base annua in lire 2 miliardi 500 milioni, si provvede a partire dal 1995 in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.