§ 5.9.21 - D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:23/02/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)
Art. 2.  (Modifiche all’Allegato B del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)
Art. 3.  (Modifica all’Allegato C del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)
Art. 4.  (Modifiche all’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)
Art. 5.  (Modifiche all’Allegato E del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)
Art. 6.  (Rapporti pendenti)


§ 5.9.21 - D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)”

(B.U. 27 febbraio 2004, n. 8 - suppl. n. 2)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-11799, del 23 febbraio 2004;

 

emana

il seguente regolamento

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, le parole: “falde in pressione”, sono sostituite dalle seguenti: “falde profonde.”

 

     Art. 2. (Modifiche all’Allegato B del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)

     1. L’articolo 4 del disciplinare tipo per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo di cui all’Allegato B del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Modo di presa dell’acqua

da utilizzare nel caso di pozzi che intercettano la sola falda freatica

L’opera di presa dell’acqua consiste in un pozzo di profondità pari a m ............. .

da utilizzare nel caso di pozzi che intercettano le sole falde profonde

L’opera di presa dell’acqua consiste in un pozzo di profondità pari a m ........, costituito da una colonna di diametro pari a 25 .............. mm, dotata di 26 ........ filtri del tipo ............................. compresi rispettivamente tra 27 ....... - ....... m e cementazione con 28......................... realizzata tra ....... - ....... m, dotato di pompa 29....................

La testa del pozzo e’ collocata a ........ m al di sopra del piano di campagna.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’Allegato C del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)

1. Alla seconda voce della tabella riportata all’Allegato C del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R le parole: “falde in pressione”, sono sostituite dalle seguenti: “falde profonde”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)

     1. All’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R ovunque ricorrano le espressioni: “falda in pressione” o “falde in pressione”, le stesse sono sostituite con: “falde profonde”.

     2. La lettera B del paragrafo I dell’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è abrogata.

     3. La lettera A del paragrafo II dell’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è sostituita dalla seguente:

“A. L’amministrazione procedente, identificati d’ufficio i pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde e verificata la compatibilità delle captazioni con le altre utenze in presenza di osservazioni o opposizioni, per gli stessi richiede agli interessati la verifica dello stato di consistenza dell’opera di presa di cui al punto 4 del presente allegato, assegnando a tal fine congruo termine. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell’istante, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione, con atto espresso, rigetta l’istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente.”.

     4. La lettera C del paragrafo II dell’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è sostituita dalla seguente:

“C. In caso di ricondizionamento del pozzo, l’amministrazione procedente fissa il termine entro cui devono essere realizzati i lavori previsti e trasmessa all’autorità procedente la relazione finale di cui al punto 6. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell’istante, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione, con atto espresso, rigetta l’istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente.”.

     5. Dopo la lettera C del paragrafo II dell’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è aggiunta la seguente:

“C bis. I termini sopra indicati sono definiti in coerenza alle priorità dettate in merito dal Piano regionale di tutela delle acque, fermo restando il complessivo completamento degli interventi di ricondizionamento previsti nel territorio provinciale entro il termine ultimo del 31.12.2016.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’Allegato E del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)

     1. All’Allegato E del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R ovunque ricorra l’espressione “falde in pressione” la stessa è sostituita con “falde profonde”.

 

     Art. 6. (Rapporti pendenti)

     1. Salva diversa determinazione delle amministrazioni procedenti, i termini che le stesse abbiano fissato antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento per gli adempimenti di cui alle lettere A e C del paragrafo II dell’Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R sono automaticamente prorogati di dodici mesi dalla data di scadenza.