Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.9 inquinamento idrico |
Data: | 14/01/1997 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. 1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.9.13 – L.R. 14 gennaio 1997, n. 10. [1]
Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3).
1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della