§ 5.9.1 – L.R. 29 aprile 1975, n. 23.
Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli Enti locali previsti dal relativo piano regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:29/04/1975
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e nell'ambito delle funzioni regionali di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, provvede al risanamento delle acque nel proprio [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle aree di intervento per il risanamento delle acque, definite nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni per la costruzione di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale
Art. 5.      Presso l'Amministrazione regionale è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione tecnica composta da
Art. 6.      La Commissione tecnica procede all'esame delle domande ed esprime, entro il termine del 15 maggio, in proprio parere motivato sulla loro conformità al piano regionale di risanamento delle acque, [...]
Art. 7.      Gli Enti ai quali è stata comunicata l'assegnazione dei contributi devono deliberare e presentare, entro in 30 novembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere, corredati da
Art. 8.      Gli Enti di cui all'art. 2 possono presentare, entro in termine del 31 marzo, la domanda di concessione del contributo contenente la relazione generale di compatibilità delle opere con le linee [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese occorrenti per la realizzazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 8, [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Per la concessione della garanzia di cui all'art. 7, ultimo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 1975, di 130 milioni per l'anno 1978, di 200 milioni per [...]
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.9.1 – L.R. 29 aprile 1975, n. 23. [1]

Provvidenze speciali per il risanamento delle acque a favore dei Consorzi e degli Enti locali previsti dal relativo piano regionale.

(B.U. 6 maggio 1975, n. 18 - suppl.).

 

Art. 1.

     La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto e nell'ambito delle funzioni regionali di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, provvede al risanamento delle acque nel proprio territorio secondo il piano 1974-1985, approvato con la presente legge e ad essa allegato.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle aree di intervento per il risanamento delle acque, definite nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi delle acque reflue.

     Ai Consorzi possono partecipare le Province competenti per territorio.

     I Consorzi sono Enti di diritto pubblico, ai sensi della legge comunale e provinciale; ad essi sono affidati il coordinamento e la gestione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale di cui alla presente legge.

     Questi servizi possono essere gestiti mediante aziende speciali a norma del R D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

     La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.

     Quando vi sia coincidenza tra le aree di intervento per il risanamento delle acque e singoli Comuni, le funzioni corrispondenti a quelle dei Consorzi sono esercitate dai Comuni.

     I Comuni esercitano singolarmente dette funzioni anche nel caso in cui, all'interno delle aree di intervento, è previsto che essi realizzino e gestiscano le opere in modo autonomo.

     Le funzioni dei Consorzi possono essere assunte dalle Comunità Montane.

 

     Art. 3. [2]

     Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere all'Amministrazione regionale la concessione di contributi in capitale per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, comprensivi del costo dei terreni necessari alle opere, nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

     La misura del contributo può essere elevata fino al 90% in relazione alla capacità finanziaria degli Enti attuatori, per la realizzazione di collettori e di impianti di depurazione a servizio di una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

     Per la realizzazione di collettori ed impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, la Regione Piemonte può sostituire alla concessione del contributo in conto capitale quella del contributo in annualità, comprensivo delle quote interessi e delle quote per la restituzione del capitale.

     Tale contributo è concesso nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti.

     Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso la Regione può prestare garanzia fidejussoria sino al limite occorrente per il totale ammortamento del mutuo medesimo.

 

     Art. 4.

     Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale.

     Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) relazione generale che contenga una scelta tecnico-operativa compatibile con le linee indicate nel piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 1 della presente legge;

     b) progetto di massima, approvato con deliberazione dei competenti organi, corredato dal preventivo delle spese e dal piano di finanziamento dell'opera, contenente l'indicazione dei mezzi necessari per far fronte alla spesa eccedente in contributo regionale.

 

     Art. 5.

     Presso l'Amministrazione regionale è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione tecnica composta da:

     a) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;

     b) l'Assessore regionale ai lavori pubblici o un suo delegato;

     c) tre funzionari della Regione di cui un medico dell'Ufficio del Medico Provinciale ed un Ingegnere dell'Ufficio del Genio Civile;

     d) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

     e) un esperto designato dall'Unione delle Province Piemontesi;

     f) un esperto designato dall'Unione Piemontese dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.

     I membri di cui alle lettere d), e), f), devono essere prescelti fra esperti di igiene ambientale o di ingegneria civile.

     Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario addetto agli uffici regionali della tutela dell'ambiente.

     La Commissione dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

     I membri della Commissione all'atto della nomina, devono dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interessi diretti od indiretti con gli Enti di cui all'art. 2, ne con aziende o enti che progettano, costruiscono ed installano gli impianti di cui alla presente legge.

     La Commissione subentra nella materia della presente legge al Comitato regionale tecnico-amministrativo di cui al D. Lgs. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16.

     Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengano adottati con in voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 [3].

 

     Art. 6.

     La Commissione tecnica procede all'esame delle domande ed esprime, entro il termine del 15 maggio, in proprio parere motivato sulla loro conformità al piano regionale di risanamento delle acque, fornendo indicazioni alla Giunta regionale per la predisposizione dei programmi annuali di finanziamento che tengano conto della priorità delle opere necessarie.

     La Giunta delibera entro il 31 maggio successivo i programmi di intervento annuali, ed i relativi finanziamenti, con riferimento al piano regionale di sviluppo e alle sue articolazioni in aree ecologiche.

     I programmi annuali devono prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10% dello stanziamento, da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

     La deliberazione della Giunta regionale è comunicata entro dieci giorni agli Enti interessati.

 

     Art. 7.

     Gli Enti ai quali è stata comunicata l'assegnazione dei contributi devono deliberare e presentare, entro in 30 novembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere, corredati da:

     a) l'indicazione della spesa per la progettazione, la direzione e in collaudo delle opere, per gli imprevisti, per gli oneri fiscali;

     b) la dimostrazione dei mezzi finanziari disponibili per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

     La concessione dei contributi è disposta dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere, previo parere della commissione di cui all'art. 5, entro in 31 gennaio dell'anno successivo.

     Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi.

     L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utili, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Qualora gli Enti interessati debbano contrarre mutui a copertura della quota di spesa a loro carico, e non abbiano sufficienti cespiti da delegare, la Regione può intervenire con garanzia fidejussoria.

 

     Art. 8.

     Gli Enti di cui all'art. 2 possono presentare, entro in termine del 31 marzo, la domanda di concessione del contributo contenente la relazione generale di compatibilità delle opere con le linee indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque ed il progetto esecutivo delle opere corredato ai sensi dell'art. 7.

     La Commissione tecnica procede all'esame della domanda e la Giunta regionale delibera ai sensi dell'art. 6.

     Entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale in Presidente emette in decreto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

 

     Art. 9. [4]

 

     Art. 10.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese occorrenti per la realizzazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente art. 8, secondo comma:

- 800 milioni per l'anno 1974;

- 6.200 milioni per l'anno 1975;

- 9.000 milioni per l'anno 1976;

- 10.000 milioni per l'anno 1977.

     Con successive leggi regionali saranno autorizzate le spese occorrenti alla realizzazione di ulteriori stralci pluriennali del piano di cui all'art. 1 della presente legge.

     All'onere di 800 milioni si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 con una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo di cui al cap. n. 1401 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975, del cap. n. 1136, con la denominazione «Contributi in capitale, a favore di Consorzi e di altri Enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» (spesa per l'anno 1974) e lo stanziamento di 800 milioni.

     Agli oneri di cui al primo comma, ricadenti negli anni dal 1975 al 1977 compresi, si farà fronte con l'accensione di mutui dell'ammontare annuo ivi indicato, ad un tasso non superiore al 15% e per una durata non superiore a 30 anni, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per gli anni dal 1975 al 1977 compresi, saranno rispettivamente iscritti

al cap. n. 77 con la denominazione «Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale, a favore di Consorzi e di altri Enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi d'acque reflue» ed in cap. n. 1137, con la denominazione «Contributi in capitale a favore di Consorzi e di altri Enti locali, nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» e gli stanziamenti indicati nel primo comma.

     Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate in esercizi finanziari successivi, in relazione all'art. 38, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1023, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. [5]

     A partire dall'anno 1975 e fino alla completa estinzione dei mutui di cui all'art. 10 nei bilanci di previsione saranno iscritti in cap. n. 398 ed il cap. 1405, riguardanti rispettivamente la quota interessi e la quota di rimborso del capitale per l'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi del quarto comma, con stanziamenti pari, in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno degli anni medesimi.

     Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 300 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al cap. n. 1018 e di cui al cap. n. 1406 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio, nella rispettiva misura di 270 milioni e di 30 milioni.

     Al maggior onere ricadente nell'anno 1976, valutato in 700 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri iscritti nei capp. n. 33 e n. 35 del bilancio per l'anno finanziario 1975, relativi alla rinnovazione del Consiglio regionale.

     Al maggior onere ricadente nell'anno 1977, valutato in 1.400 milioni, si farà fronte con la disponibilità di 200 milioni derivante dalla riduzione dell'onere di cui all'art. 19, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 nonché con le disponibilità di 950 milioni e di 250 milioni derivanti rispettivamente dalla cessazione degli oneri di cui all'art. 21, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, e di cui all'art. 10, quarto e quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 19.

     Al maggior onere ricadente nell'anno 1978 e negli anni successivi, valutato in 1.400 milioni si farà fronte con le disponibilità di 200 milioni e di 170 milioni derivanti dalla riduzione, rispettivamente dell'onere di cui all'art. 19, secondo comma della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e dell'onere di cui all'art. 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 nonché con le disponibilità di 480 milioni e 550 milioni derivanti dalla cessazione, rispettivamente, dell'onere di cui all'art. 21, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e degli oneri di cui alla legge regionale 19 agosto 1974, n. 25.

     Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente art. 3 sono autorizzati i limiti di impegno e conseguenti annualità, di L. 1.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di 2.000 milioni per l'anno finanziario 1980.

     All'onere di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 8960 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Contributi in annualità a favore di Consorzi e di altri Enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» e lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     All'onere di 3.000 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale 1979-1981 in corrispondenza del programma 3.10. concernente la protezione e il risanamento delle acque.

     Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 3 si provvede a decorrere dall'anno finanziario 1979, con la disponibilità esistente al capitolo n. 8980 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12.

     Per la concessione della garanzia di cui all'art. 7, ultimo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 1975, di 130 milioni per l'anno 1978, di 200 milioni per l'anno 1977 e per ciascuno degli anni successivi fino all'estensione dei mutui di cui all'art. 7, ultimo comma, della presente legge.

     All'onere di 50 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo mediante l'istituzione del capitolo n. 1138, con la denominazione «Prestazione di garanzia fidejussoria per l'ammortamento dei mutui accesi da Consorzi ed altri Enti locali per la costruzione di collettori ed impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue» e lo stanziamento di 50 milioni.

     Nei bilanci degli anni 1978 e successivi sarà iscritto il cap. n. 1138, con la denominazione di cui al precedente comma e con stanziamenti pari alle somme indicate, per ciascun anno, nel primo comma del presente articolo.

     Al maggior onere ricadente negli anni 1978 e successivi, si farà fronte con una disponibilità di 150 milioni derivante dalla riduzione, a partire dall'anno 1976, degli oneri di cui alla legge regionale 8-11-'74 n. 32.

     Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate in esercizi finanziari successivi, in relazione all'art. 38, secondo comma del R.D. 18-11-1923 n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     Per il primo anno di applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e conseguentemente anche gli altri termini vengono dilazionati di 150 giorni.

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     ALLEGATO (Omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Gli ultimi tre commi sono stati aggiunti con L.R. 10 maggio 1979 n. 22 (B.U. 15.5.1979 n. 20).

[3] L'ultimo comma è stato aggiunto dalla L.R. 10 maggio 1979 n. 22 (B.U. 15.5.1979 n. 20).

[4] Articolo abrogato con L.R. 20 ottobre 1977, n. 49 (B.U. 2.11.77, n. 44).

[5] Gli ultimi cinque commi sono stati aggiunti dalla L.R. 10 maggio 1979, n. 22 (B.U. 15.5.1979 n. 20).