§ 5.7.157 - L.R. 29 marzo 2011, n. 2.
Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:29/03/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29)
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.7.157 - L.R. 29 marzo 2011, n. 2.

Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).

(B.U. 31 marzo 2011, n. 13)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".

2. Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, le parole: "tra il 1° e il 31 gennaio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° e il 31 ottobre 2011".

3. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, le parole: "28 febbraio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2011".

4. Il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente:

"8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.".

5. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009, sostituito dall'articolo 10 della l.r. 14/2010, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29) [1]

[1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".]

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, come modificato dall'art. 35 della L.R. 3 agosto 2011, n. 16, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.