§ 5.7.127 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28.
Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:24/03/2000
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Sanzioni relative alle norme vincolistiche).
Art. 3.  (Sanzioni relative agli interventi sulla vegetazione).
Art. 4.  (Sanzioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture).
Art. 5.  (Sanzioni relative agli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico).
Art. 6.  (Sanzioni relative alle norme regolamentari).
Art. 7.  (Sanzioni relative alle norme finali).
Art. 8.  (Abrogazione di norme).


§ 5.7.127 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28. [1]

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge individua le sanzioni relative alle violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Regionale.

 

     Art. 2. (Sanzioni relative alle norme vincolistiche).

     1. Le violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo), modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     2. Le violazioni relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila, così come previsto, dall'articolo 9, secondo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

     a) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     b) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

     c) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

     4. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, così come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

     a) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività della Riserva;

     b) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

 

     Art. 3. (Sanzioni relative agli interventi sulla vegetazione).

     1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle previsioni relative agli interventi sulla vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni.

 

     Art. 4. (Sanzioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture).

     1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni e dalle previsioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo gli stessi interventi di totale abusività.

 

     Art. 5. (Sanzioni relative agli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico).

     1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni di Piano relative al patrimonio artistico ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88.

 

     Art. 6. (Sanzioni relative alle norme regolamentari).

     1. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

     a) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

     b) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic nic e da altre attività connesse con la fruizione della Riserva;

     c) uscire dai percorsi pedonali;

     d) usare apparecchi radio e televisivi nonché giradischi, mangianastri e simili; é sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall'Ente;

     e) introdurre animali domestici.

     2. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

     a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;

     b) danneggiare arredi ed attrezzature;

     c) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;

     d) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

     e) accendere fuochi.

     3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a), b), c) e d), riguardano l'intero territorio della Riserva naturale; i divieti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e) al comma 2, lettera e) sono limitati all'area del Sacro Monte.

     4. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera b) comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la facoltà dell'Ente di gestione della Riserva di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

     5. Qualora la violazione di cui al comma 2, lettera d) comporti grave intralcio alla circolazione o problemi di sicurezza, potrà essere effettuata la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido.

     6. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del veicolo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido per le violazioni relative ai divieti di accedere, sostare o fermarsi con mezzi motorizzati all'interno dell'area del piazzale di ingresso al Sacro Monte delimitato da apposita segnaletica verticale e orizzontale di divieto conforme alle norme contenute nel codice della strada. E' consentito l'accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, per operazioni di carico e scarico merci. E' sempre consentito l'accesso, la sosta e la fermata, esclusivamente negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica, ai mezzi muniti di contrassegno di portatori di handicap.

     7. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative al divieto di:

     a) sostare o fermarsi con veicoli a motore nell'area adibita a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma, fatta esclusione per i mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

     b) sostare o fermarsi oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento.

     8. Le violazioni relative al divieto di mantenere accesi, oltre il tempo necessario, i motori dei veicoli che sostano nelle aree adibite a parcheggio, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.

     9. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido, per le violazioni relative al divieto di accedere con qualsiasi mezzo meccanico all'interno delle mura perimetrali del complesso architettonico. E' consentito l'accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo per operazioni di carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro.

     10. Le violazioni relative al divieto di accesso a particolari e determinate zone durante i lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

 

     Art. 7. (Sanzioni relative alle norme finali).

     1. Le violazioni relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area della Riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre all'obbligo della demolizione.

     2. Le violazioni relative al divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di deturpamento ambientale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme).

     1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, è abrogata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.