Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 07/06/1993 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della Riserva naturale. |
Art. 2. Confini. |
Art. 3. Finalità. |
Art. 4. Gestione. |
Art. 5. Personale. |
Art. 6. Vincoli e permessi. |
Art. 7. Sanzioni. |
Art. 8. Sorveglianza. |
Art. 9. Piano naturalistico. |
Art. 10. Entrate. |
§ 5.7.93 - Legge regionale 7 giugno 1993, n. 23. [1]
Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda.
(B.U. 16 giugno 1993, n. 24).
Art. 1. Istituzione della Riserva naturale.
1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, con la presente legge è istituita la Riserva naturale orientata della Vauda.
Art. 2. Confini.
1. I confini della Riserva naturale orientata della Vauda, incidente sui Comuni di Nole, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, Lombardore, Front, Vauda Canavese e Rivarossa, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 che fa parte integrante della presente legge.
2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle, portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale orientata della Vauda», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
Art. 3. Finalità.
1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nella legislazione regionale in materia di aree protette, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda sono così specificate:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, e paesaggistiche dell'area, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) consentire, qualificare e valorizzare le attività agro-zootecniche, compatibilmente con la finalità indicata alla lettera a);
c) promuovere il recupero del patrimonio forestale;
d) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi.
Art. 4. Gestione.
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte la cui denominazione è modificata in Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese è così composto:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Valperga, Cuorgnè, Pertusio, Prascorsano, Nole, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, Lombardore, Front, Vauda Canavese e Rivarossa;
b) un rappresentante della Comunità religiosa del Sacro Monte di Belmonte;
c) un rappresentante della Provincia di Torino;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste;
e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.
3. La composizione del Consiglio Direttivo di cui al comma 2 modifica la composizione del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 5, comma 1., della
4. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale orientata della Vauda con lo stanziamento di cui al capitolo 15690 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
5. La denominazione del capitolo 15690 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata:
«Assegnazione regionale per le spese di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese».
6. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.
7. Fino all'insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 2 le funzioni di direzione e di amministrazione della Riserva naturale orientata dalla Vauda sono esercitate dagli organi dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte.
Art. 5. Personale.
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica approvata con legge regionale.
Art. 6. Vincoli e permessi.
1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata della Vauda, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 9;
f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi il collegamento della superstrada pedemontana e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio della Riserva naturale è comunque consentito:
a) svolgere le attività agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attività stesse che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'articolo 9;
b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla
3. I vincoli di cui alle lettere d), g) ed h) del comma 1 non sono applicabili all'Amministrazione della Difesa, a cui è consentito di effettuare attività ed esercitazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e di adottare le conseguenti misure limitative dell'accesso alla Riserva naturale orientata.
4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3., lettere a), b) e c), della
5. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 9.
Art. 7. Sanzioni.
1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 3.000.000 ad un massimo di Lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1., dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) ed f), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25.000 ad un massimo di Lire 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25.000 ad un massimo di Lire 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di Lire 250.000 ad un massimo di Lire 2.500.000, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h), comma 1., ed alle limitazioni di cui al comma 4. dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4., 5., e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 8. Sorveglianza.
1. La sorveglianza della Riserva naturale orientata della Vauda è affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
Art. 9. Piano naturalistico.
1. La Riserva naturale orientata della Vauda è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della
Art. 10. Entrate.
1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Planimetria - (Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 63 della