§ 5.7.67 - Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 14.
Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:26/03/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale speciale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Norme generali di salvaguardia).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Personale).
Art. 9.  (Norma transitoria).


§ 5.7.67 - Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 14. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio.

(B.U. 4 aprile 1990, n. 14).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale speciale).

     1. Ai sensi della Legge Regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio.

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio, incidente sul Comune di Carisio, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     2. Con la redazione del Piano naturalistico, di cui al successivo art. 6, comma 2, possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, a norma dell'art. 4 della Legge Regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni.

     3. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio».

     4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della Legge Regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio sono così specificate:

     a) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi;

     b) conservare e migliorare le condizioni e le caratteristiche ambientali dei luoghi;

     c) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici e culturali;

     d) favorire il corretto rapporto tra tutela della Garzaia e presenza delle attività agricole in atto o che dovessero insediarsi nei territori circostanti l'area di nidificazione.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     1. La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia.

     2. Il Consiglio Direttivo del Parco naturale delle Lame del Sesia è integrato con un rappresentante del Comune di Carisio.

     3. L'Ente di cui al comma 1 del presente articolo provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio con lo stanziamento di cui al capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     4. La denominazione del capitolo 7980 del bilancio di previsione per l'anno 1990 è conseguentemente così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio».

     5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. (Norme generali di salvaguardia).

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria e la pesca;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

     e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva di cui al precedente art. 3;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

     g) costruire nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della Riserva;

     h) apportare modificazioni all'assetto ed alla regimazione del torrente Elvo, fatte salve le normali operazioni di manutenzione delle sponde.

     2. Il Piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell'art. 7 della Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, può prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia delle sponde del torrente Elvo, e stabilire le norme particolari di gestione delle aree boscate.

     3. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui all'art. 12 della Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

     4. In materia di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 30 marzo 1987, n. 20.

     4 bis. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di settore, è consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'Ente di gestione [2].

 

     Art. 7. (Sanzioni).

     1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente art. 6 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e pesca.

     3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f) del precedente art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) del precedente art. 6, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     6. Le violazioni alla norma di cui al comma 3 dell'art. 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     8. Ai sensi della Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

     9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui al comma 3 dell'art. 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 8. (Personale).

     1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5, l'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia si avvale del proprio personale, previsto dalla Legge Regionale 23 gennaio 1989, n. 14, integrato da n. 3 dipendenti della 6ª qualifica funzionale da inserirsi nell'organico dell'Ente, di cui 2 tecnici dell'area di vigilanza.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. Il membro del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione di nomina del Comune di Carisio, di cui al comma 2 dell'art. 5 della presente legge, è nominato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni della sua integrazione con il rappresentante di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1995, n. 86.