§ 5.7.65 - Legge regionale 31 agosto 1989, n. 54.
Istituzione delle riserva naturale speciale dei Ciciu Del Villar.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:31/08/1989
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale speciale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Vincoli e permessi).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 11.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 12.  (Entrate).
Art. 13.  (Norma transitoria).


§ 5.7.65 - Legge regionale 31 agosto 1989, n. 54. [1]

Istituzione delle riserva naturale speciale dei Ciciu Del Villar.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 36).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale speciale).

     1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar.

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, incidente sul Comune di Villar San Costanzo, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:5.000, facente parte integrante della presente legge.

     2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale dei Ciciu del Villar», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar sono specificate secondo quanto segue:

     a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche geologiche e naturalistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle colonne di erosione denominate «Ciciu»;

     b) organizzare il territorio per la fruizione a fitti didattici, scientifici, di ricerca e culturali;

     c) valorizzare le condizioni ambientali complessive anche al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali consentendo lo sviluppo delle attività compatibili con le condizioni naturali dei luoghi.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     1. La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabili alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione della attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo.

     2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma precedente è integrato da tre rappresentanti del Comune di Villar San Costanzo, di cui uno espresso dalla minoranza, e da un rappresentante della Comunità montana Valle Maira.

     3. I piani di intervento per il conseguimento degli obiettivi di tutela fissati dalla presente legge sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con l'Ente di gestione e con il Comune di Villar San Costanzo.

 

     Art. 6. (Personale).

     1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente art. 5, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, integrato da n. 3 guardiaparco da inserire nella 5ª qualifica funzionale.

 

     Art. 7. (Vincoli e permessi).

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

     c) danneggiare o distruggere le colonne di erosione;

     d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;

     f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e della fruizione dell'area;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.

     2. Fino all'approvazione dei piani di intervento di cui al precedente art. 5, comma 3, la costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale sentito il Consiglio Direttivo.

     3. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico redatto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

     4. Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge succitata.

 

     Art. 8. (Sanzioni).

     3. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), 1° comma, dell'art. 7 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni di cui alla lett. b), 1° comma, dell'art. 7 della presente legge si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

     3. Le violazioni al divieto di cui alla lett. c), 1° comma, del precedente art. 7, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000.

     4. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. d), e) e g), 1° comma, del precedente art. 7, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     5. Le violazioni al divieto di cui alle lett. b), 1° comma, ed alla limitazione di cui al comma 2 del precedente art. 7, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

     6. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano è stato effettuato il taglio boschivo.

     7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 9. (Vigilanza).

     1. La vigilanza della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar è affidata:

     a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 10. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 previsti in L. 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per la gestione).

     1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 10.000.000 per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 e mediante l'incremento, nello stato di previsione medesimo, del capitolo 7990 di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     2. Conseguentemente la denominazione del capitolo 7990 Del bilancio di previsione per l'anno 1989 è così modificato: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar».

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Entrate).

     1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1989 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. I membri del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar di nomina del Comune di Villar San Costanzo e della Comunità Montana Valle Maira, di cui al comma 2 dell'art. 5 della presente legge, sono nominati dai rispettivi Consigli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Consiglio Direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con i membri di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

 

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[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.