§ 5.7.59 - Legge regionale 30 maggio 1988, n. 26.
Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:30/05/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso alla Riserva naturale).
Art. 3.  (Raccolta reperti paleontologici).
Art. 4.  (Abbandono piccoli rifiuti).
Art. 5.  (Accensione fuochi).
Art. 6.  (Abbruciamenti).
Art. 7.  (Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, della flora spontanea e della fauna minore).
Art. 8.  (Introduzione di cani).
Art. 9.  (Danneggiamenti).
Art. 10.  (Disturbo alla quiete naturale).
Art. 11.  (Attività fotografica).
Art. 12.  (Deroghe).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Procedure).


§ 5.7.59 - Legge regionale 30 maggio 1988, n. 26. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto.

(B.U. 8 giugno 1988, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, istituita con legge regionale 25 marzo 1985, n. 23.

 

     Art. 2. (Accesso alla Riserva naturale).

     1. L'accesso e la circolazione dei visitatori alla Riserva naturale sono consentiti tutti i giorni dall'alba al tramonto a piedi e lungo i sentieri appositamente indicati.

     2. Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita della Riserva solo se accompagnate dal personale messo a disposizione dal Comune di Asti ed avente funzione di vigilanza e di guida: a tal fine gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici del Comune di Asti.

     3. Il Comune di Asti può impedire temporaneamente l'accesso a particolari e limitate zone al fine di ricerche paleontologiche e/o naturalistiche: tali zone debbono essere indicate con apposite tabelle. Il divieto di cui al presente comma non si applica ai proprietari dei terreni ed agli aventi titolo.

     4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 3. (Raccolta reperti paleontologici).

     1. La ricerca e la raccolta dei reperti paleontologici sono regolate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

 

     Art. 4. (Abbandono piccoli rifiuti).

     1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

     3. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 5. (Accensione fuochi).

     1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

 

     Art. 6. (Abbruciamenti).

     1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito quando la distanza dal bosco superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, e comunque a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

     2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

 

     Art. 7. (Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, della flora spontanea e della fauna minore).

     1. La raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco, della flora spontanea, della fauna minore è regolata in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Introduzione di cani).

     1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio e sulle strade e sui sentieri.

     2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma i cani di proprietà degli abitanti all'interno della Riserva naturale.

     3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 9. (Danneggiamenti).

     1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva naturale comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà del Comune di Asti di rivalersi dei danni subiti

     2. Eventuali danneggiamenti fortuiti conseguenti ad operazioni agricole e selvicolturali non sono soggetti a sanzioni.

 

     Art. 10. (Disturbo alla quiete naturale).

     1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato.

     2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.

     3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 11. (Attività fotografica).

     1. L'attività fotografica è consentita liberamente, limitatamente ai percorsi stabiliti dal Comune di Asti e nel rispetto delle proprietà private e dell'ambiente naturale.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 12. (Deroghe).

     1. Il Comune di Asti può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.

     3. Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Comunale.

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza addetto alla Riserva naturale ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23, previa convenzione con il Comune di Asti.

 

     Art. 14. (Procedure).

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 11, saranno introitate nel bilancio della Riserva naturale per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la concessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.