§ 5.7.36 - Legge regionale 3 settembre 1984, n. 52.
Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:03/09/1984
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale speciale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Norme vincolistiche).
Art. 5.  (Gestione e pianificazione).
Art. 6.  (Norma transitoria).


§ 5.7.36 - Legge regionale 3 settembre 1984, n. 52. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben [2].

(B.U. 12 settembre 1984, n. 37).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale speciale). [3]

     1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni Saben, incidente sul Comune di Valdieri, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenuicea di Rocca San Giovanni-Saben» [4].

     Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità). [5]

     1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben sono specificate secondo quanto segue:

     a) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie juniperus phoenicea ivi presente e caratterizzante la vegetazione del luogo;

     b) tutelare e conservare le altre specie botaniche comprese nel perimetro della Riserva;

     c) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area;

     d) favorire la conoscenza della specie juniperus phoenicea e gli studi scientifici della stessa.

 

     Art. 4. (Norme vincolistiche). [6]

     1. Ad integrazione delle norme vincolistiche previste dalla legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime, oltre ai divieti in essa previsti, nell'area della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben è fatto divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo.

     2. Le violazioni al divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime.

 

     Art. 5. (Gestione e pianificazione). [7]

     1. La gestione della Riserva naturale speciale è affidata all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime che garantisce l'organizzazione territoriale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     Il Consiglio Direttivo del Parco naturale dell'Argentera provvede, entra 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[4] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 marzo 1995, n. 33.