§ 5.7.22 - Legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.
Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:16/05/1980
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Costituzione dei Consorzio tra gli Enti interessati).
Art. 6.  (Statuto).
Art. 7.  (Consiglio di Amministrazione).
Art. 8.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 9.  (Personale).
Art. 10.  (Controllo).
Art. 11.  (Norme vincolistiche).
Art. 12.  (Sanzioni).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Piano dell'area).
Art. 15.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 16.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione dei piano dell'area, dei piano naturalistico e dei piano di assestamento forestale).
Art. 18.  (Entrate).


§ 5.7.22 - Legge regionale 16 maggio 1980, n. 47. [1]

Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago [2].

(B.U. 28 maggio 1980, n. 22).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge in Parco naturale dei Lagoni di Mercurago.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, Incidente sul Comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1 25000, facente parte integrante della presente legge.

     Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 14 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni.

     I confini del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono delimitati da tabelle portanti la scritta - Regione Piemonte Parco naturale dei Lagoni di Mercurago», da collocarsi, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Le tabelle debbono essere mantenute, a cura dell'Amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1976, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, archeologiche e paesistiche del Parco;

     2) organizzare in territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

     3) difendere in patrimonio naturale Costituito dalle acque dei lagoni, dalla flora e dalla fauna, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

     4) ricostituire l'unita ambientale e paesistica;

     6) operare per la difesa e la salvaguardia dell'impresa agricola e zootecnica a carattere non industriale;

     8) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone in grado di produttività, nel rispetto delle finalità di cui al precedenti punti 1, 2, 4.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     Le destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Costituzione dei Consorzio tra gli Enti interessati).

     I Comuni di Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello, nonché l'amministrazione Provinciale di Novara, riuniti in Consorzio, provvedono a svolgere le riunioni di direzione e di amministrazione necessarie per in conseguimento delle finalità, di cui al precedente articolo 3.

     Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i Sindaci dei Comuni ed il Presidente dell'amministrazione Provinciale di Novara, riuniti in Comitato promotore, a predisporre uno schema di Statuto del Consorzio da adottarsi dal singoli Enti.

     Tale Comitato nomina, nella sua prima seduta, l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria.

     Nei successivi giorni in Comitato dovrà redigere lo Statuto ed inviarlo al Comuni ed all'amministrazione Provinciale di Novara per l'adozione.

     Lo Statuto adottato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Provinciale, dovrà essere inviato entro 30 giorni alla Regione per la sua approvazione.

 

     Art. 6. (Statuto).

     Lo Statuto, di cui al precedente art. 3, deve prevedere come organi del Consorzio:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) la Giunta Esecutiva;

     c) il Presidente.

     Può altresì prevedere la costituzione di commissioni di esperti, temporanee o permanenti, istituite per singoli problemi dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 7. (Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

     a) tre rappresentanti di ciascun Comune, eletti dai singoli Consigli comunali, di cui uno per la minoranza;

     b) tre rappresentanti per il Consiglio provinciale, di cui uno per la minoranza.

     L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da parte dei Consiglio di cui al comma precedente, deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica anni; decadono in ogni caso, al termine del mandato del Consiglio che li ha eletti.

     In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

     Finché non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico-scientifico).

     Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

     I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consorzio, alle quali debbono essere invitati.

 

     Art. 9. (Personale). [3]

 

     Art. 10. (Controllo).

     Il Consorzio di cui al precedente art. 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed un consuntivo, relativi alla gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, da sottoporre al parere preventivo della Giunta regionale.

     Il parere vincolante per le spese assunte attraverso somministrazione di fondi della Regione.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consorzio, relative alla gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al 1° comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Norme vincolistiche).

     Sul territorio del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare nuove cave;

     b) esercitare attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) effettuare scavi per ricerche archeologiche, fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° giugno 1938, n. 1089;

     d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;

     e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone;

     f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del Parco;

     h) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai quali sarà concessa apposita autorizzazione dal Sindaco del Comune nel cui territorio ricade in terreno o l'abitazione;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali del luoghi.

     l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e relativo programma di attuazione e dal piano di cui al successivo articolo 14.

     Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

     1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso al fini di cui al precedente articolo 3;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito li Consorzio ed i Comuni interessati. E' consentita la costruzione di opere di risanamento abitativo, purchè motivato, degli edifici esistenti.

     Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, e del relativo piano di assestamento, tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale medesima.

     Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nel terreni entro cui tale attività è attualmente praticata.

     Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste dalle leggi statali e regionali e da disposizioni comunali.

 

     Art. 12. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f), h) e i) ed alla limitazione di cui al 6° comma del precedente articolo 11 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 60.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 6.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un milione di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato in taglio boschivo.

     Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2 del precedente articolo 11 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 6° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 11 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     Le vigilanza del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago è affidata:

     a) al personale di sorveglianza dipendente dal Consorzio;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 14. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

     La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta in piano dell'area che trasmette al Consorzio, ai Comuni interessati, al Comitato Comprensoriale di Novara e alla Provincia di Novara, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali, non competenti per territorio, gli Enti Pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè l'Amministrazione dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 15. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 2.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dei Lagori di Mercurago» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione dei piano dell'area, dei piano naturalistico e dei piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano dell'area, di cui all'articolo 14 della presente legge, e del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 22.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'Istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 22.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 12 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con L.R. 5 aprile 1985, n. 28 - B.U. 17.4.1985, n. 16.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 5.4.1985 n. 28 (B.U. 17.4.1985, n. 16).