§ 5.7.17 - Legge regionale 28 aprile 1980, n. 31.
Istituzione del Parco di Rocchetta Tanaro.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:28/04/1980
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale).
Art. 14.  (Entrate).


§ 5.7.17 - Legge regionale 28 aprile 1980, n. 31. [1]

Istituzione del Parco di Rocchetta Tanaro.

(B.U. 7 maggio 1980 n. 19).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale di Rocchetta Tanaro.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, incidente sul Comune di Rocchetta Tanaro, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale di Rocchetta Tanaro».

     Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riguardo agli aspetti forestali, botanici e faunistici;

     2) promuovere la valorizzazione delle attività forestali ed agricole della zona, garantendo la continuità delle cure colturali al bosco;

     3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     I Piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con il Comune di Rocchetta Tanaro.

     Le attività di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Rocchetta Tanaro, che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco naturale sono disciplinati con la legge regionale, sentito il Comune di Rocchetta Tanaro.

 

     Art. 7. (Controllo).

     Il Comune di Rocchetta Tanaro redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui ai comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ad approvazione dei competenti organi di controllo.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Rocchetta Tanaro, relative alla gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli Interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

     e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     g) costruire nuovi edifici od opere che possano alterare le caratteristiche ambientali dell'area.

     Su tutto il territorio del Parco naturale di Rocchetta Tanaro è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui al precedente articolo 3.

     La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.

     Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), 1° comma, del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni al divieti di cui alle lettere e) e g), 1° comma, ed alle limitazioni di cui al 2° e 3° comma del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

     I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco naturale di Rocchetta Tanaro è affidata:

     a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 25.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 25.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 10.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale di Rocchetta Tanaro» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno Iscritti al capitolo n. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed al corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.