§ 5.7.10 - Legge regionale 19 aprile 1979, n. 18.
Istituzione del Parco naturale Alta Valsesia [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:19/04/1979
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Istituzione Parco naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Funzioni di direzione e di amministrazione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme vincolistiche).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Piano dell'area).
Art. 12.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 13.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale).
Art. 15.  (Entrate).


§ 5.7.10 - Legge regionale 19 aprile 1979, n. 18. [1]

Istituzione del Parco naturale Alta Valsesia [2].

(B.U. 2 maggio 1979, n. 18).

 

Art. 1. (Istituzione Parco naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 è istituito, con la presente legge, il Parco Naturale «Alta Valsesia».

 

     Art. 2. (Confini). [3]

     I confini del Parco naturale Alta Valsesia incidente sui Comuni di Alagna, Rima, Carcoforo, Fobello e Rimella sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta «Regione Piemonte

- Parco naturale Alta Valsesia».

     Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità). [4]

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti:

     1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, culturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del Parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

     2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente;

     3) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, didattici, scientifici e ricreativi;

     4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;

     5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistico della zona;

     6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico computabili con la tutela ambientale di cui al punto 1.

     Le finalità di cui ai commi precedenti sono perseguite promuovendo la più ampia partecipazione ed il consenso della popolazione residente.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Parco naturale; attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Funzioni di direzione e di amministrazione). [5]

     Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono affidate alla Comunità Montana Valsesia che si avvale di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive, costituito con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana.

     La Comunità Montana Valsesia, nello svolgimento delle funzioni inerenti il Parco naturale Alta Valsesia, si avvale di un Comitato tecnico- scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

     Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, la Comunità Montana Alta Valsesia può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, oltre che del personale di cui al successivo articolo 6, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali.

 

     Art. 6. (Personale).

     L'ordinamento e la pianta organica del Personale del Parco sono definiti con legge regionale, su proposta della Comunità Montana.

 

     Art. 7. (Controllo).

     La Comunità Montana Valsesia redige annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo, relativo alla gestione del Parco naturale Alta Valsesia, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio della Comunità Montana per essere sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consiglio della Comunità Montana Valsesia, relative alla gestione del Parco naturale Alta Valsesia, quando comportano variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio del Parco naturale Alta Valsesia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave e torbiere. E' consentito il ricavo di sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dalla Comunità Montana;

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     f) asportare rocce o minerali;

     g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dal precedente art. 3;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbani e dal piano di cui al successivo art. 11.

     Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

     1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Comunità Montana;

     3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regolamento comunale per il godimento dei pascoli;

     4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;

     5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vercelli e della Comunità Montana.

     Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.

     Con Regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere della comunità Montana e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al numero 3) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al numero 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     Le violazioni alla limitazione di cui al numero 5) dell'art. 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni alla limitazione di cui al numero 2) del precedente art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni al divieti di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 80 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco naturale Alta Valsesia è affidata:

     a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 11. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione del piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

     La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta in piano dell'area che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità Monta Valsesia, al Comitato Comprensoriale di Borgosesia ed alla Provincia di Vercelli, e ne dà notizia sul Bollettario Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entro 80 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale entro i successivi 80 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L 3.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 di apposito capitolo con la denominazione: «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale Alta Valsesia» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale Alta Valsesia di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in L. 100 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale Alta Valsesia» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano di cui all'articolo 11 della presente legge e del piano di assestamento forestale, di cui al 40 comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 40.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo con la denominazione: «Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco naturale Alta Valsesia» e con lo stanziamento di competenza e di casa di L. 40 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo n. 2230 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

Cartografia

     (Omissis) [6].


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con L.R. 18.4.1985, n. 42 - B.U. 24.4.1985, n. 17.

[3] Il primo comma è stato così modificato dalla L.R. 18.4.1985, n. 42.

[4] Il primo comma è stato così modificato dalla L.R. 18.4.1985, n. 42.

[5] Il primo comma è stato così modificato dalla L.R. 18.4.1985, n. 42.

[6] Cartografia modificata dall’art. 1 della L.R. 15 luglio 2003, n. 18.