§ 5.7.7 - Legge regionale 21 agosto 1978, n. 54.
Istituzione del Parco regionale La Mandria [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:21/08/1978
Numero:54


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco regionale La Mandria).
Art. 2.  (Classificazione).
Art. 3.  (Confini).
Art. 4.  (Finalità).
Art. 5.  (Durata della destinazione).
Art. 6.  (Comitato Direttivo).
Art. 7.  (Attuazione degli indirizzi programmatici).
Art. 8.  (Personale).
Art. 9.  (Divieti e norme transitorie nell'area attrezzata).
Art. 10.  (Divieti e norme transitorie nella zona pre-parco).
Art. 11.  (Sanzioni).
Art. 12.  (Vigilanza).
Art. 13.  (Piano dell'area).
Art. 14.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 15.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del Piano dell'area e del Piano di assestamento forestale).
Art. 17.  (Entrate).


§ 5.7.7 - Legge regionale 21 agosto 1978, n. 54. [1]

Istituzione del Parco regionale La Mandria [2].

(B.U. 29 agosto 1978, n. 35).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco regionale La Mandria).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco Regionale La Mandria.

 

     Art. 2. (Classificazione).

     Nel Parco Regionale La Mandria sono individuate:

     a) un'area centrale classificata quale area attrezzata, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato [3];

     b) una fascia del territorio circostante ed adiacente con funzione e classificazione di «zona di preparco», per mantenere la caratterizzazione fisionomica dell'unità ambientale definita sub a).

 

     Art. 3. (Confini). [4]

     I confini del Parco, incidente sui Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Cirié, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San Gillio, San Maurizio Canavese, Varisella e Venaria Reale, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:

     a) l'"area attrezzata" con linea continua;

     b) la "zona di preparco" con linea tratteggiata.

     Il territorio del Parco è delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo i perimetri dell'«area attrezzata» e della «zona di preparco», recanti rispettivamente la scritta: «Parco Regionale La Mandria» e «Parco Regionale La Mandria - Zona di preparco».

 

     Art. 4. (Finalità).

     Le finalità dell'istituzione del Parco Regionale La Mandria sono:

     a) salvaguardare, riqualificare e valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale e degli annessi «Quadrati», dal Castello della Mandria e dalla Tenuta ex riserva reale di caccia, nonché i singoli beni immobili e mobili che la compongono, aventi interesse di carattere storico, culturale ed ambientale;

     b) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio e dei beni immobili e mobili aventi interesse storico, culturale, ambientale e paesistico;

     c) tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici, zoologici e botanici, geologici;

     d) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive;

     e) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti.

     Al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo debbono essere uniformate le iniziative e gli interventi promossi sui beni immobili e mobili del Parco dai soggetti proprietari delle singole parti componenti.

 

     Art. 5. (Durata della destinazione).

     La destinazione attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 6. (Comitato Direttivo). [5]

 

     Art. 7. (Attuazione degli indirizzi programmatici). [6]

 

     Art. 8. (Personale). [7]

 

     Art. 9. (Divieti e norme transitorie nell'area attrezzata).

     Sul territorio individuato quale area attrezzata, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire o coltivare cave di qualsiasi natura. Sono consentiti esclusivamente gli interventi per la stabilizzazione e regolazione dell'alveo dei corsi d'acqua;

     b) operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio;

     c) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore scientifico o abbiano rilevanza formale ed urbanistica nella definizione strutturale dell'area;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie di tipo, se non per esigenze di manutenzione dell'area e di svolgimento dell'attività agricola;

     e) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;

     f) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     g) ridurre a coltura le aree boschive;

     h) costruire nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee. che possano alterare le caratteristiche ambientali dell'area;

     i) costruire nuove strade e ampliare le esistenti, se non in funzione delle attività presenti sul territorio o della fruibilità pubblica del Parco;

     i) recingere le proprietà private, se non con siepi a verde.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'area attrezzata, dovranno corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 4 e verranno definiti dal Piano di cui al successivo articolo 13.

     Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito Piano di assestamento forestale.

     Con regolamento, approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e del Comitato Direttivo di cui all'art. 6 della presente legge, saranno fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione delle aree e degli edifici aperti al pubblico, nonché le sanzioni per i trasgressori.

     Fino all'approvazione dei Piani di cui ai precedenti commi 2° e 3°, debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme:

     1) l'utilizzazione del patrimonio boschivo deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino e del Comitato Direttivo.

     Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante e, nelle aree in cui già si svolge l'attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scavalcatura e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse;

     2) l'edificazione, entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti e dai relativi programmi di attuazione, può essere consentita, previa autorizzazione, del Presidente della Giunta regionale, nei seguenti casi:

     a) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d' uso o per il potenziamento delle attrezzature necessarie alla fruizione pubblica del Parco;

     b) la ristrutturazione e l'integrazione delle strutture a servizio delle attività agricole e di allevamento esistenti;

     c) la ristrutturazione e la contenuta integrazione degli insediamenti ed impianti industriali esistenti;

     d) la realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria.

     Per la zona compresa negli elenchi dei territori soggetti ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è formulata anche in base ai disposti dell'art. 7 della legge stessa e sostituisce a tutti gli effetti il nulla-osta già di competenza degli organi periferici dello Stato in attuazione dell'art. 82, comma b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     I programmi di attuazione adottati ai sensi degli artt. 33 e 83 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 dai Comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nell'area attrezzata saranno sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico regionale, istituito ai sensi dell'art. 76 della citata legge n. 56 in quanto comportano particolari verifiche.

 

     Art. 10. (Divieti e norme transitorie nella zona pre-parco).

     Sul territorio individuato quale fascia di preparco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca, vigono i divieti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), del precedente articolo 9.

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del pre- parco verranno definiti dal piano di cui al successivo art. 13.

     Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo saranno fissate in apposito piano di assestamento forestale.

     Fino all'approvazione dei piani di cui ai precedenti commi 1° e 3° debbono essere rispettate ed applicate le seguenti norme:

     1) i tagli dei boschi devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Torino e del Comitato Direttivo. Sono effettuabili, senza preventiva autorizzazione, i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, i tigli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, e, nelle aree in cui già si svolge l'attività agricola, le normali operazioni di fronda, di scalvatura, e di potatura necessarie per la continuità delle attività agricole stesse;

     2) per quanto riguarda l'attività edificatoria, entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dai rispettivi programmi di attuazione, potranno essere consentiti:

     a) il ripristino e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso;

     b) l'edificazione di fabbricati rurali ed a destinazione agricola con indice di cubatura non superiore a mc/mq 0,03, senza possibilità di accorpamento della cubatura di pertinenza di lotti esterni alla zona pre- Parco;

     c) la ristrutturazione e l'ampliamento degli insediamenti ed impianti industriali esistenti, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale;

     d) l'edificazione di fabbricati a destinazione residenziale entro i limiti e le previsioni che verranno formulate dai Comuni nel primo programma di attuazione;

     e) la realizzazione della rete di urbanizzazione primaria, in attuazione d'esplicite previsioni delineate e definite nei Piani Regolatori Generali e relativi programmi di attuazione dei singoli Comuni.

     I programmi di attuazione adottati ai sensi degli articoli 33 e 83 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dai Comuni il cui territorio è tutto o in parte incluso nel pre-Parco saranno sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 76 della citata legge n. 56, in quanto comportano particolari verifiche.

 

     Art. 11. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge comportano, fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale, la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato all'intervento.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), f), e l), ed alla limitazione di cui al punto 2) del precedente art. 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) ed alle limitazioni di cui al numero 1) del precedente art. 9 ed al numero 1) del precedente articolo 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno interessato dall'intervento.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) ed i) e alle limitazioni di cui al numero 2) dell'art. 9 della presente legge ed al numero 2) del precedente articolo 10 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 2°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione, determina l'entità della sanzione ed impone l'immediata sospensione delle opere contrastanti con le norme di cui alla presente legge.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera e) del precedente art. 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui al quarto comma dell'art. 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 12. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco Regionale La Mandria, è affidata all'Azienda regionale della Tenuta La Mandria, la quale la eserciterà, nelle forme consentite, anche sui territori pubblici e privati, inclusi nel Parco, ad essa non affidati.

     Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'Azienda regionale della Tenuta La Mandria si avvarrà:

     a) del proprio personale dipendente;

     b) del personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

     c) di guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore previa convenzione con le Associazioni di appartenenza.

 

     Art. 13. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

     La Giunta regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette al Comuni interessati, alla Comunità Montana Val Ceronda e Casterrione, al Comitato Comprensoriale di Torino e alla Provincia di Torino, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 14. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 3.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 ai sensi dell'art. 13, 5° comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco regionale La Mandria» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L.3.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco regionale La Mandria valutati in L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco regionale La Mandria» e con lo stanziamento di competenza e di cassa L. 350.000.000; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 350.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del Piano dell'area e del Piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del Piano di cui all'art. 13 della presente legge e del Piano di assestamento forestale è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 30.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, al sensi dell'art. 13, 5° comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e mediante l'Istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per la predisposizione del Piano dell'area e del Piano di assestamento forestale del Parco regionale La Mandria» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sarà contestualmente ridotto di L. 30.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 11 saranno iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli del bilanci successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata dalle L.R. 31 agosto 1982 n. 28 - B.U. 8 settembre 1982. n. 36; e 28 febbraio 1984 n. 12 - B.U. 7 marzo 1984 n. 10.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[4] Il 1° comma è stato così modificato dalla L.R. 28 febbraio 1984 n. 12.

[5] Abrogato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1982, n. 28. La dizione «Comitato Direttivo» è soppressa nell'intero testo della legge.

[6] Abrogato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1982, n. 28. La dizione «Comitato Direttivo» è soppressa nell'intero testo della legge.

[7] Abrogato dall'art. 15 della L.R. 31 agosto 1982, n. 28. La dizione «Comitato Direttivo» è soppressa nell'intero testo della legge.