§ 5.7.6 - Legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.
Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:21/08/1978
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dei Parco naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Costituzione del Consorzio tra gli Enti interessati).
Art. 6.  (Lo Statuto).
Art. 7.  (Consiglio di Amministrazione).
Art. 8.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 9.  (Personale).
Art. 10.  (Il Direttore).
Art. 11.  (Controllo).
Art. 12.  (Norme vincolistiche).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Vigilanza).
Art. 15.  (Piano dell'area).
Art. 16.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 17.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale).
Art. 19.  (Entrate).


§ 5.7.6 - Legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. [1]

Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino.

(B.U. 29 agosto 1978, n. 35).

 

Art. 1. (Istituzione dei Parco naturale).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito con la presente legge il Parco naturale della Valle del Ticino.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini del Parco naturale della Valle del Ticino, incidente sui confini di Castelletto sopra il Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

     Con la redazione del Piano dell'area di cui al successivo art. 15 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni.

     I confini del Parco naturale della Valle del Ticino, sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale della Valle del Ticino», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Le tabelle debbono essere sempre mantenute, a cura

dell'Amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e di

leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino sono specificate secondo quanto segue:

     1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche della Valle del Ticino;

     2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

     3) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Ticino, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

     4) ricostituire l'unità ambientale e paesistica, coordinando gli interventi sul territorio di pertinenza piemontese con quelli del territorio di pertinenza lombarda istituito in Parco con legge regionale della Regione Lombardia del 9 gennaio 1974, n. 2;

     5) operare per la difesa e salvaguardia dell'impresa agricola, per il razionale utilizzo di tutta la zona ed il recupero delle terre incolte e a vocazione agricola in armonia con i piani agricoli di zona;

     6) regolamentare i tagli boschivi onde favorire la riqualificazione dei boschi esistenti, elevandone il grado di produttività, nel rispetto delle finalità di cui ai precedenti numeri 1 - 2 - 4.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Costituzione del Consorzio tra gli Enti interessati).

     I Comuni di Castelletto sopra il Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, nonchè l'Amministrazione provinciale di Novara, riuniti in Consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione e di amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3.

     Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i Sindaci dei Comuni ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Novara, riuniti in Comitato promotore, allo scopo di predisporre uno schema di Statuto del Consorzio da adottarsi dal singoli Enti.

     Tale Comitato nomina, nella prima seduta, l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria.

     Nel successivi 60 giorni il Comitato dovrà redigere lo Statuto ed inviarlo ai Comuni ed all'Amministrazione provinciale di Novara per l'adozione.

     Lo Statuto, adottato dai Consigli comunali e dal Consiglio provinciale, deve essere inviato entro 30 giorni, alla Regione per l'approvazione.

 

     Art. 6. (Lo Statuto).

     Lo Statuto di cui al precedente articolo, deve prevedere come organi del Consorzio:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) la Giunta Esecutiva;

     c) il Presidente.

     Può altresì prevedere la costituzione di commissioni di esperti temporanee o permanenti istituite su singoli problemi dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 7. (Consiglio di Amministrazione).

     Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

     a) n. 3 rappresentanti per ciascun Comune, eletti da ogni singolo Consiglio comunale, di cui 1 per la minoranza;

     b) n. 3 rappresentanti per il Consiglio provinciale di cui 1 per la minoranza.

     L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da parte dei Consigli di cui al comma precedente, deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni: decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio che li ha eletti.

     In caso di dimissioni o comunque di vacanza dei posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

     Finché non sia riunito il nuovo Consiglio d'Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico-scientifico).

     Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

     I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio del Consorzio, alle quali debbono essere invitati.

 

     Art. 9. (Personale). [2]

 

     Art. 10. (Il Direttore). [3]

 

     Art. 11. (Controllo).

     Il Consorzio di cui al precedente articolo 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativo alla gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, da sottoporre al parere preventivo della Giunta regionale. Il parere è vincolante per le spese assunte attraverso somministrazioni di fondi della Regione.

     Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

     I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Le deliberazioni del Consorzio, relative alla gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere della Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Norme vincolistiche).

     Sul territorio del Parco naturale della Valle del Ticino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare nuove cave, fatte salve le esigenze di regolazione del corso del fiume.

     b) esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977,n. 50;

     c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

     d) introdurre specie animali non autoctone;

     e) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

     f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole e forestali o della fruibilità pubblica del Parco;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori-strada;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici e di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico-ambientali dei luoghi; la costruzione di strutture ed impianti tecnologici quali oleodotti, metanodotti, strutture per la ricerca petrolifera, ivi comprese le relative infrastrutture necessarie all'utilizzo degli impianti, è autorizzabile, con esclusione delle aree classificate come riserva naturale nel Piano d'area del parco, subordinatamente alla stipulazione di apposite convenzioni con la Regione, sentito l'Ente di gestione del parco, previa informazione alla competente Commissione del Consiglio Regionale e previa presentazione di adeguati studi di impatto ambientale che debbono essere accompagnati da programmi previsionali dei possibili sviluppi degli interventi: ogni opera è comunque sottoposta all'autorizzazione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431 [4];

     i) navigare con unità da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina [5].

     L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e relativi programmi di attuazione e dal piano di cui al successivo articolo 15.

     Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:

     1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;

     2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consorzio ed il Comune interessato;

     Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale.

     La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale ovvero da piani di settore, è consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell’Ente di gestione [6].

     Sino all'approvazione del Piano di cui al comma precedente devono essere applicate le seguenti normative:

     3) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante ed i diradamenti;

     4) i tagli dei boschi di alto fusto e il taglio del bosco ceduo devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Novara.

     Sino all'approvazione dei piani agricoli zonali, l'agricoltura si esercita nelle forme e nei terreni entro cui tale attività è attualmente praticata.

     Con apposito regolamento sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste dalle leggi statali e regionali nonché da disposizioni comunali.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 12 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), g), e i) ed alla limitazione di cui al 6° comma del precedente articolo 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni di cui alle lettere f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     Le violazioni alla limitazione di cui al punto 4) del precedente art. 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000. ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

     Le violazioni si divieti di cui al commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, in quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

     Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.

     Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente art. 12 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

     Le somme riscosse al sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 14. (Vigilanza).

     La vigilanza del Parco naturale della Valle del Ticino è affidata:

     a) al personale di sorveglianza dipendente dal Consorzio;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 15. (Piano dell'area).

     In attesa dell'approvazione del piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo le procedure di cui al seguenti commi.

     La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta in piano dell'area, che trasmette al Consorzio, ai Comuni interessati, al Comitato Comprensoriale di Novara e alla Provincia di Novara, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché l'Amministrazione dello Stato e delle Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico regionale, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

     Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme d'attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 16. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).

     Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 3.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spia per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale della Valle del Ticino» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 3.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, previsti in L. 150.000.000. per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 150.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale).

     Per la redazione del piano dell'area, di cui all'articolo 15 della presente legge, e del piano di assestamento forestale, di cui al 4° comma del precedente articolo 12, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 30.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo sociale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione «Spese per le predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco naturale della Valle del Ticino» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 13 saranno Iscritti al capitolo n. 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed al corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 28 (B.U. 17.4.1985, n. 16).

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 28 (B.U. 17.4.1985, n. 16).

[4] Lettera così modificata dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 10 (B.U. 12.2.1992, n. 7).

[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 3.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 3.