Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 16/05/1979 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Per realizzare una coerente e partecipata politica di interventi nel campo della forestazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente, la Regione assume a proprio carico impegni [...] |
Art. 2. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 70 milioni |
§ 5.6.3 – L.R. 16 maggio 1979, n. 24. [1]
Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale.
(B.U. 22 maggio 1979, n. 21).
Per realizzare una coerente e partecipata politica di interventi nel campo della forestazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente, la Regione assume a proprio carico impegni finanziari relativi:
a) alla pubblicazione di materiale propagandistico o divulgativo sui temi della forestazione, della conoscenza degli alberi e, più in generale, dell'ambiente naturale, ivi compresi manifesti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
b) ad interventi specifici, da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a stimolare la conoscenza e la ricerca sui problemi della forestazione ambientale ed ai temi ad essa connessi, ivi compresi quelli volti a valorizzare l'impegno dei prodotti forestali e del legno in particolare;
c) ad iniziative ritenute particolarmente idonee a promuovere una reale partecipazione della popolazione alla gestione ed al miglioramento dell'ambiente di vita, con particolare riguardo a quello urbano;
d) all'acquisto e alla distribuzione di piante, di arbusti, di attrezzature varie necessarie per raggiungere le finalità indicate nei precedenti commi;
e) ad ogni altro intervento per la promozione e la realizzazione degli obiettivi di cui ai principi e agli obiettivi della presente legge.
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 70 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un utilizzo di una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'articolo 40 della
Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della