§ 5.5.84 - L.R. 30 dicembre 2009, n. 36.
Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:30/12/2009
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 10 della l.r. 23/2003)
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.5.84 - L.R. 30 dicembre 2009, n. 36.

Modifica della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).

(B.U. 7 gennaio 2010, n. 1)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 10 della l.r. 23/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), è sostituito dal seguente:

"2 L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico e mentale, in possesso di indennità di accompagnamento e alle persone non vedenti e ipovedenti gravi, come classificate all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) o sordomute assolute".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dall'anno solare 2009.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.