Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 01/02/2006 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Acquisizione di linee ferroviarie dismesse). |
Art. 2. (Acquisizione di fabbricati ferroviari). |
Art. 3. (Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese). |
Art. 4. (Piani di recupero e gestione). |
Art. 5. (Programma annuale). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 5.5.66 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 5.
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.
(B.U. 9 febbraio 2006, n. 6).
Art. 1. (Acquisizione di linee ferroviarie dismesse).
1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell’armamento, quali l’esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale [1].
2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con
3. Verificata l’impossibilità o l’antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.
Art. 2. (Acquisizione di fabbricati ferroviari).
1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.
Art. 3. (Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese).
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all’acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell’articolo 4.
Art. 4. (Piani di recupero e gestione).
1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.
Art. 5. (Programma annuale).
1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all’articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell’Unità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della
[1] Comma così modificato dall'art. 41 della