§ 5.5.66 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 5.
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:01/02/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Acquisizione di linee ferroviarie dismesse).
Art. 2.  (Acquisizione di fabbricati ferroviari).
Art. 3.  (Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese).
Art. 4.  (Piani di recupero e gestione).
Art. 5.  (Programma annuale).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 5.5.66 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 5.

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

(B.U. 9 febbraio 2006, n. 6).

 

Art. 1. (Acquisizione di linee ferroviarie dismesse).

     1. La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell’armamento, quali l’esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale [1].

     2. La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).

     3. Verificata l’impossibilità o l’antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.

 

     Art. 2. (Acquisizione di fabbricati ferroviari).

     1. La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.

 

     Art. 3. (Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese).

     1. La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all’acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

     2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell’articolo 4.

 

     Art. 4. (Piani di recupero e gestione).

     1. La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.

     2. La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.

 

     Art. 5. (Programma annuale).

     1. La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all’articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell’Unità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

     2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).


[1] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.