Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 19/07/2004 |
Numero: | 17 |
§ 5.5.48 - L.R. 19 luglio 2004, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).
(B.U. 22 luglio 2004, n. 29).
Art. 1. (Modifica all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della
“8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della
“3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell’area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l’economicità, l’efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell’area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all’interno dell’area della conurbazione.”.
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. (Società delle infrastrutture regionali).
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dell’articolo 113 del
Art. 4. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all’articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della
“2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall’articolo 24, comma 1, lettera b), del
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
“2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all’esercizio del trasporto.
2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici antecedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b).”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 12 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della
“1 bis. Le norme per l’eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.”.
Art. 6. (Modifica all’articolo 14 della
1. Il comma 6 dell’articolo 14 della
“6. L’eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. Al comma 5 dell’articolo 21 della
Art. 8. (Modifica all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della l.r 1/2000 è aggiunto il seguente:
“5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell’articolo 21.”.
Art. 9. (Modifica all’articolo 26 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
“3 bis. Il consorzio di cui all’articolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.”.
Art. 10. (Differimento termine).
1. Il termine di cui all’articolo 21, comma 1, della
Art. 11. (Clausola valutativa). [1]
1. La Commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonché l’attuazione della
2. A tale fine annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto all’anno precedente:
a) il numero delle aziende privatizzate con le relative quote di partecipazione;
b) lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;
c) il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;
d) il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.
3. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell’aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla Commissione competente dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale.
Art. 12. (Disposizioni finanziarie).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nell’anno 2004 euro 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui all’articolo 8 della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui all’articolo 9, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui all’articolo 8 della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dell’Unità Previsionale di Base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.
Art. 13. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 127 della