§ 5.5.34 - L.R. 24 gennaio 2000, n. 2.
Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:24/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi


§ 5.5.34 - L.R. 24 gennaio 2000, n. 2.

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte.

(B.U. 26 gennaio 2000, n. 4 - 2° suppl.).

 

Art. 1.

     1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dell'Unione Europea e della Svizzera, anche in previsione dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006' [1].

     2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione Europea.

 

     Art. 2. [2]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle , di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.

     2. I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le società di gestione e gli enti interessati.

 

     Art. 3. [3]

     1. La Regione favorisce la possibilità di integrazione e complementarietà commerciali fra le società di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attività.

 

     Art. 4. [4]

     1. Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate:

"Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il riequilibrio della gestione" e con la dotazione di lire 1 miliardo;

"Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture" e con la dotazione di lire 6 miliardi.

     3. Alla copertura degli oneri, per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.

     4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.

L'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), sarà disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

 


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 30.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 30.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 30.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 ottobre 2003, n. 30.