Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 edilizia |
Data: | 21/04/1989 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. unico. 1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di Ente pubblico o [...] |
§ 5.3.14 – L.R. 21 aprile 1989, n. 25. [1]
Sanatoria occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da Enti pubblici.
(B.U. 3 maggio 1989, n. 18).
1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di Ente pubblico o assegnati secondo procedure non conformi alle vigenti normative, è disposta l'assegnazione definitiva dell'alloggio in uso previa richiesta documentata da presentare nel termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'art. 2 della
3. Il provvedimento di assegnazione è emesso dal Sindaco del Comune competente per territorio sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 della
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della