Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 edilizia |
Data: | 14/11/1979 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. unico. I Comuni con apposita convenzione, con la quale viene altresì verificata l'utilizzazione ottimale delle tecniche di coibentazione, possono ridurre l'aliquota dei costi di costruzione di ogni [...] |
§ 5.3.4 – L.R. 14 novembre 1979, n. 65. [1]
Incentivazione all'adozione di tecnologie destinate all'utilizzazione di energie rinnovabili nell'edilizia residenziale.
(B.U. 27 novembre 1979, n. 48).
I Comuni con apposita convenzione, con la quale viene altresì verificata l'utilizzazione ottimale delle tecniche di coibentazione, possono ridurre l'aliquota dei costi di costruzione di ogni singola unità abitativa di una somma non superiore a Lire 500.000 qualora vengano adottati impianti sussidiari utilizzanti energia solare per la produzione di acqua calda, e di una somma non superiore a L. 2.000.000 qualora vengano adottati impianti sussidiari utilizzanti energia solare per il riscaldamento.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della