§ 5.3.4 – L.R. 14 novembre 1979, n. 65.
Incentivazione all'adozione di tecnologie destinate all'utilizzazione di energie rinnovabili nell'edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:14/11/1979
Numero:65


Sommario
Art. unico.      I Comuni con apposita convenzione, con la quale viene altresì verificata l'utilizzazione ottimale delle tecniche di coibentazione, possono ridurre l'aliquota dei costi di costruzione di ogni [...]


§ 5.3.4 – L.R. 14 novembre 1979, n. 65. [1]

Incentivazione all'adozione di tecnologie destinate all'utilizzazione di energie rinnovabili nell'edilizia residenziale.

(B.U. 27 novembre 1979, n. 48).

 

     Art. unico.

     I Comuni con apposita convenzione, con la quale viene altresì verificata l'utilizzazione ottimale delle tecniche di coibentazione, possono ridurre l'aliquota dei costi di costruzione di ogni singola unità abitativa di una somma non superiore a Lire 500.000 qualora vengano adottati impianti sussidiari utilizzanti energia solare per la produzione di acqua calda, e di una somma non superiore a L. 2.000.000 qualora vengano adottati impianti sussidiari utilizzanti energia solare per il riscaldamento.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.