§ 5.3.2 - Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28.
Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:17/05/1976
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 9 ter. 
Art. 9 quater. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14-bis. 
Art. 14 ter. 
Art. 15. 
Art. 15 bis.  (Norma transitoria)


§ 5.3.2 - Legge regionale 17 maggio 1976, n. 28. [1]

Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa

(B.U. 25 maggio 1976, n. 21).

 

Art. 1.

La Regione, al fine di agevolare i programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione, a favore di Comuni, di Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti di cui al primo comma, lett. b), degli art. 1 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli artt. 55, lett. c), e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, artt. 1, primo comma, lett. b), e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94, con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637 e fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:

a) divieto di cessione in proprietà degli alloggi e obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo per le Case Popolari, in casi di liquidazione o scioglimento della Cooperativa stessa;

b) rivalutazione del canone di locazione;

c) pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla Giunta regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli articoli 3, 4, 4-bis, 5 e 5-bis della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     [Abrogato]

 

     Art. 3.

Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 55, lett. c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere concesso un contributo in conto capitale, sull'importo definitivo nella convenzione prevista dall'art. 35 della legge sopraindicata, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione risultante dal massimale, a copertura degli oneri relativi a:

1) acquisizioni delle aree;

2) oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione suddetta.

Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni, rivalutate ai sensi del successivo art. 9, senza onere di interesse e le relative annualità decorrono dal Terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato in ritardo, a tale ritardo sarà applicato il tasso d'interesse per le operazioni di mutuo agevolato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorato di 4 punti, in vigore dalla data in cui è maturata la scadenza.

Nel caso in cui il suddetto ritardo superi i sessanta giorni il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto il capitale residuo del contributo a suo tempo percepito che dovrà avvenire in unica soluzione e nei 30 giorni successivi al termine di 60 giorni sopra indicato.

Superato questo ultimo termine di 30 giorni, il recupero di tali somme avverrà ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, «Testo Unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali».

Se la scadenza del rimborso cade in giorni festivi è ammesso il versamento di quanto dovuto nel primo giorno feriale successivo.

Il tasso d'interesse di cui al 3° comma del presente articolo, sarà applicato nella misura in vigore dalla data in cui avviene la rinuncia alle agevolazioni previste dalla presente legge, per il periodo compreso tra il pagamento del contributo regionale e la sua restituzione che dovrà avvenire in unica soluzione.

 

     Art. 4.

Alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 55, lettera c), e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, ovvero art. 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 con le modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1, beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 1, primo comma, lettera b), e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei fondi disposti dalle Compagnie di Assicurazione.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:

1) interessi, diritti, commissioni;

2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle;

3) oneri fiscali e vari;

4) spese accessorie e rimborso del capitale nella misura superiore al 3% annuo.

 

     Art. 4 bis.

Le agevolazioni finanziarie di cui al precedente art. 1, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione, possono essere concesse alle Cooperative a proprietà indivisa anche per interventi previsti da leggi statali successive all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione è inoltre autorizzata a concedere le predette agevolazioni finanziarie, nei limiti mutuabili stabiliti dal 3° comma dell'art. 5 della presente legge, ad integrazione dei fondi comunque reperiti dagli Operatori, sempre che i loro programmi siano dichiarati compatibili con le linee programmatiche e territoriali della Regione e fermo restando il limite massimo di contributo regionale concedibile che comunque non dovrà superare il tasso medio di riferimento previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, del semestre precedente all'ammissione al finanziamento, diminuito di tre punti, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione stessa.

I soggetti destinatari delle agevolazioni finanziarie previste dal precedente comma debbono essere in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare con la sola eccezione del requisito del reddito che dovrà comunque non essere superiore al reddito massimo previsto dall'art. 20, lett. a), della legge n. 457 del 1978 e successive modifiche.

Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, sono concesse nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:

a) interessi, diritti, commissioni;

b) eventuale perdita relativa al collegamento delle cartelle;

c) oneri fiscali e varie;

d) spese accessorie e rimborso del capitale nella misura prevista dalla legge vigente in materia di equo canone.

 

     Art. 4 ter.

Le restituzioni delle agevolazioni finanziarie da parte delle Cooperative a proprietà indivisa, sono effettuate con le modalità di cui agli artt. 3 e 9 della presente legge.

2. Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.

 

     Art. 5.

Alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso un contributo in conto capitale per un importo massimo non superiore al 5% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni risultante dai massimali.

Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate dalle cooperative beneficiarie in 35 anni con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli art. 1, primo comma, lett. b), e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100% della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lett. g) dell'art. 4, della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati del l0% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 70, del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq. 80.

Al finanziamento integrativo della quota massima mutuabile ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si provvederà mediante mutuo ordinario direttamente intestato al soggetto beneficiario.

L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 5 bis.

Per far fronte alle necessità di edilizia agevolata in corso di costruzione al 1° gennaio 1979, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 4, derivanti dall'aggiornamento dei costi di costruzione, è concedibile un finanziamento integrativo con modalità di cui al comma 4° del precedente art. 5, nei limiti dell'importo riconoscibile, sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione contenente fra l'altro, la contabilità della revisione dei prezzi contrattuali e comunque nella misura massima del 20% del costo di costruzione ammesso a mutuo agevolato.

L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della presente legge.

Qualora le Cooperative a proprietà indivisa stipulino dei mutui ai sensi dell'art. 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94, con la modalità di cui alla legge 10 novembre 1983, n. 637, sostitutivi di quelli previsti dal primo comma del presente articolo, l'onere a carico della Regione rimane in vigore sullo stesso importo precedentemente mutuato e non potrà superare quello già previsto al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 5 ter.

Ai beneficiari dei contributi integrativi disposti dai precedenti artt. 4, 4-bis, 5 e 5-bis, della presente legge, che estinguono i mutui oggetto dei contributi stessi, è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale al fine di consentire l'emissione dei provvedimenti di sospensione dei benefici stessi.

I sopraddetti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione ricevuta, debitamente quietanzata, emessa dall'Istituto di Credito, entro 30 giorni dalla quietanza, per tutti i pagamenti inerenti i mutui assistiti dai contributi della presente legge.

     Art. 6.

     [Abrogato]

 

     Art. 7.

I mutui integrativi di cui agli artt. 5 e 9-bis nonché i mutui di cui all'art. 9-quater della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

I mutui integrativi di cui ai precedenti art. 4-bis e 5-bis, sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

 

     Art. 8.

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti artt. 4 e 4-bis, primo comma, e 5, dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla promessa del finanziamento o dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Statuto della Cooperativa;

b) copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate;

c) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;

d) delibera di concessione del mutuo per i programmi finanziari ai sensi degli artt. 55, lett. c), e 68, lett. b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo.

Qualora i fondi statali siano stati attribuiti dalla Regione Piemonte non occorrerà allegare alla domanda formale la documentazione di cui alle lett. a), b), d), del presente articolo.

Per i finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 4-bis l'istanza dovrà essere corredata da:

a) Statuto della Cooperativa;

b) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;

c) eventuale altra documentazione richiesta dalla Regione.

 

     Art. 9.

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4, 4-bis, 5 e 5-bis della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti sono tenute a versare alla Regione la differenza tra la quota di cui alla successiva lett. a), rivalutata così come previsto all'ottavo comma del presente articolo e le rate di ammortamenti dei mutui.

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma, successivamente al periodo di ammortamento dei mutui, sono tenute a versare alla Regione l'intera quota a), rivalutata nei modi stabiliti dall'ottavo comma del presente articolo.

Detti versamenti dovranno avvenire alle date fisse del 30 aprile del 31 ottobre di ciascun anno, e sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente art. 3.

3 bis. Quale misura straordinaria di sostegno finanziario in relazione all'emergenza Covid-19, sono sospesi i versamenti relativi al 2020 nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto, previa comunicazione alla competente struttura regionale, entro il 30 giugno 2020, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono avvalersi della moratoria. La rata sospesa deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 senza oneri aggiuntivi. Limitatamente all'anno 2020, è conseguentemente sospesa l'applicazione del comma 4 alla rata in scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre 2020 alle cooperative che hanno regolarmente comunicato la modalità della sospensione entro il termine del 30 giugno.

Qualora entro i due mesi successivi alla scadenza, il versamento non risultasse effettuato saranno sospese le erogazioni dei contributi in conto interessi disposti dagli artt. 4, 4-bis, 5 e 5-bis della stessa legge per lo stesso intervento costruttivo, ripristinabili soltanto il semestre successivo alla regolazione delle pendenze.

Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere a titolo definitivo, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , il 15 per cento della quota di cui alla lettera a), precedentemente rivaluta, per alimentare il fondo di manutenzione straordinaria nonché per sopraggiunti oneri imprevisti relativi agli interventi finanziati, gestito dalle cooperative medesime, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote. A decorrere dalle rivalutazioni relative all'anno 2020, la percentuale può essere elevata di un ulteriore 10 per cento a seguito di situazioni urgenti ed indifferibili evidenziate nel bilancio delle cooperative, certificato ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Qualora la convenzione, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stata stipulata prima del 30 giugno 1977, la trattenuta del 15% di cui al comma precedente per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria decorrerà dal 10° anno dalla stipula della convenzione stessa.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;

b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% della quota prevista dalla suddetta lett. a), precedentemente rivalutata;

c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non inferiore al 15% della quota prevista alla succitata lett. a) precedentemente rivalutata, destinata ad alimentare il fondo di manutenzione previsto dal quinto comma del presente articolo.

La quota di cui alla precedente lett. a), precedentemente rivalutata, dovrà essere aumentata o diminuita all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi tra il sesto mese ante scadenza e il medesimo mese di due anni prima, considerato nella misura del 75% a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari.

 

     Art. 9 bis.

Al fine di favorire la realizzazione di programmi edilizi avviati, atteso che le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, in assenza di specifico provvedimento finanziario dello Stato, non sono applicabili ai limiti massimi di spesa di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui integrativi ventennali nei limiti massimi di L. 6 milioni per le nuove costruzioni e di L. 5 milioni per il recupero dell'esistente, al tasso complessivo del 13,50% comprensivo dell'onere conseguente al rimborso del capitale mutuato, a favore delle Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi e delle Imprese di Costruzione e loro Consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dal primo progetto biennale della predetta legge 5 agosto 1978, n. 457 per interventi di edilizia agevolata.

Gli eventuali contributi occorrenti per contenere il tasso complessivo a carico dei beneficiari nella misura del 13,50% così come definito ai sensi del precedente comma, sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata di cinque anni, oltre al periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.

 

     Art. 9 ter.

La Regione, sulla base della documentazione prodotta dagli Istituti di Credito relativa alla contabilizzazione dei contributi sui mutui agevolati disposti ai sensi degli artt. 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concessi agli operatori di cui al precedente art. 9-bis, provvede alla copertura degli oneri eventualmente necessari per adeguare il tasso iniziale a carico dei mutuatari alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 9 quater.

Al fine di permettere la realizzazione di programmi edilizi integrativi delle iniziative attivabili a valere sul secondo progetto biennale ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione, attraverso Istituti e Sezioni di Credito Fondiario ed Edilizio o attraverso gli Istituti di Credito costituiti nella Tesoreria Regionale, concede mutui agevolati assistiti da contributo regionale a Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi, individuate ai sensi della L.R. 18 dicembre 1979, n. 76 per un importo pari al 100% della spesa riconosciuta mediante l'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lettera g), art. 4, della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di L. 30 milioni per ogni abitazione.

Qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti stabiliscano di ricorrere solo in parte alla quota mutuabile assistita da contributo a carico dello Stato definita ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, i mutui di cui al comma precedente sono destinabili per la necessaria integrazione fino alla massima spesa riconoscibile come precedentemente determinata.

Il contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali, spese accessorie e rimborso del capitale, in misura superiore al 10% annuo.

Gli assegnatari delle cooperative e gli acquirenti delle imprese finanziate dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I contributi predetti sono erogati dalla Regione direttamente agli Istituti Mutuanti per la durata massima di 5 anni, oltre il periodo di preammortamento, dalla data di stipula del contratto definitivo di mutuo.

 

     Art. 10.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di L. 2.600 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà istituito il cap. 107 con la denominazione «Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi» e con la dotazione di L. 2.600 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente istituito il cap. 1109 con la denominazione «Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all'art. 55, lett. c), e all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi» e con lo stanziamento di L. 2.600 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in L. 390 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai cap. 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per tale anno, nella rispettiva misura di L. 360 milioni e di L. 30 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capp. 376 e 1413, riguardanti le quote di interessi e di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di L. 360 milioni e di L. 30 milioni.

Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi fino alla completa estinzione del mutuo saranno conseguentemente iscritti i capp. 376 e 1413, con lo stanziamento indicato nel precedente comma.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11.

Per la concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge, nonché per i contributi sugli interessi di preammortamento, di cui al quarto comma dello stesso articolo, per un periodo massimo di due anni sono autorizzati il limite dell'impegno di L. 231 milioni, per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare.

All'onere di L. 231 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del cap. 1110 con la denominazione «Contributi annui trentacinquennali, integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 68, lett. b), della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e contributi di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi» e con lo stanziamento di L. 231 milioni.

In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2010 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite d'impegno di cui al precedente comma.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12.

Per la concessione dei contributi integrativi costanti venticinquennali di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge, sono autorizzati il limite di impegno di L. 980 milioni, per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare.

All'onere di L. 980 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1111 con la denominazione «Contributi annui costanti venticinquennali a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492», e con lo stanziamento di L. 980 milioni.

In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2000 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite d'impegno di cui al primo comma.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13.

Per la prestazione della garanzia integrativa di cui all'art. 7 della presente legge, sono autorizzati il limite di impegno di L. 50 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare fino all'anno 1995 compreso.

All'onere di L. 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo - alla Rubrica n. 5, Categoria IV - del cap. 361, con la denominazione «Oneri conseguenti la prestazione di garanzia integrativa per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi su mutui concessi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale» e lo stanziamento di L. 50 milioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14.

Per gli effetti di cui all'art. 3, ultimo comma, e all'art. 5, ultimo comma, della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo, con la denominazione «Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi in relazione a contributi integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 55, lett. c), e all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, della legge 16 ottobre 1975, n. 492».

Per gli effetti di cui all'art. 9 della presente legge, per gli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo con la denominazione «Introito delle somme versate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa quale differenza tra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrati dalle quote di manutenzione straordinaria, nonché quale importo degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui».

 

     Art. 14-bis.

Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente art. 4, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di L. 415 milioni.

Per la concessione dei finanziamenti integrativi di cui agli artt. 5 e 5-bis, della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di L. 2.000 milioni.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 110 milioni.

Per la concessione dei contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, di cui agli artt. 9-bis e 9-quater della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di L. 2.000 milioni.

Per la concessione dei contributi ventennali di cui all'art. 9-ter della presente legge, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di L. 200 milioni.

All'onere complessivo di L. 4.725 milioni si provvede per l'anno finanziario 1980, per L. 3.900 milioni mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e per L. 825 milioni mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 7610 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno:

Nello stato di previsione medesimo saranno istituiti i seguenti capitoli:

- cap. 7710 con la denominazione «Contributi integrativi venticinquennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché a favore di Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa» con lo stanziamento di L. 415 milioni in termini di competenza e di cassa;

- cap. 7720 con la denominazione «Contributi in annualità a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro Consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa» con lo stanziamento di L. 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;

- cap. 7730 con la denominazione «Contributi integrativi in conto capitale a favore di Cooperative edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa» e con lo stanziamento di L. 110 milioni in termini di competenza e di cassa;

- cap. 7735 con la denominazione «Contributi quinquennali, oltre il periodo di preammortamento, a favore di Cooperative Edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa» con lo stanziamento di L. 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa;

- cap. 7740 «Contributi ventennali a favore di Cooperative edilizie a proprietà divisa e loro Consorzi ed Imprese di Costruzione e loro Consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa» con lo stanziamento di L. 200 milioni in termini di competenze e di cassa.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente art. 7 si fa fronte con le disponibilità iscritte al cap. 7670 del bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti d'impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14 ter.

Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4 per le integrazioni finanziarie a copertura delle operazioni di mutuo disposte dall'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94 è autorizzato per l'anno finanziario 1985, il limite di impegno di L. 30 milioni e per l'anno finanziario 1987 il limite di impegno di L. 390 milioni.

Per la concessione dei contributi integrativi di durata massima venticinquennale di cui al precedente art. 4-bis è autorizzato per l'anno finanziario 1987 il limite di impegno di L. 220 milioni.

All'onere di L. 30 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1985, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 7720 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

All'onere complessivo di L. 610 milioni per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante l'aumento di pari importo dello stato di previsione dell'entrata del cap. 2530 del bilancio regionale 1987 relativo agli introiti delle somme versate dalle Cooperative a proprietà indivisa ai sensi degli artt. 3 e 9 della presente legge.

Alle annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati per l'anno finanziario 1987 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1988 e successivi con il maggior introito di cui al cap. 2530 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 sarà istituito il seguente capitolo:

- cap. 7725 con denominazione «Contributi integrativi di durata massima venticinquennale a favore di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa di cui all'art. 55/C della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94» con lo stanziamento di L. 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni finanziari 1986 e successivi, all'annualità derivante dal limite di impegno di cui al cap. 7725 del bilancio regionale per l'anno 1985, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 7720 degli stati di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, sarà aggiunto un limite di impegno di L. 390 milioni sul cap. 7725 del bilancio regionale 1987 e sarà istituito il seguente capitolo:

- cap. 7727 con la denominazione «Contributi integrativi di durata massima venticinquennale a favore di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, e loro Consorzi per agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dall'art. 4-bis della L.R. 17 maggio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni» con lo stanziamento di L. 220 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri aggiuntivi derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente art. 7, si fa fronte con le disponibilità iscritte al cap. 7670 del bilancio 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari successivi saranno determinate con leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti di impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.

Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15.

Per le modalità e procedure di attuazione, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare agli artt. 35, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 63, e 21, primo comma, nonché la normativa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, e alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

 

     Art. 15 bis. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis, hanno efficacia limitatamente all'anno 2020 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 maggio 2020, n. 13.