Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 24/01/1995 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Conferma delle domande. |
Art. 2. Contenuti della dichiarazione. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.2.15 – L.R. 24 gennaio 1995, n. 13. [1]
Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4 – suppl. spec. n. 1).
Art. 1. Conferma delle domande.
1. Le domande di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con
2. La mancata presentazione della dichiarazione di conferma entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza della domanda per rinuncia.
3. L'obbligo di cui al comma 1 è escluso per le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con
Art. 2. Contenuti della dichiarazione.
1. La dichiarazione di conferma di cui all'articolo 1 contiene i seguenti dati relativi alla domanda originariamente presentata;
a) la data e gli estremi anagrafici di colui che ha presentato l'istanza e, in caso di successione o cessione, del suo avente causa, nonché l'atto traslativo;
b) l'indicazione del corpo idrico dal quale si richiede il prelievo;
c) il luogo di presa e di restituzione;
d) il quantitativo di acqua richiesta;
e) la specificazione del tipo d'uso della derivazione.
2. Nella dichiarazione di conferma sono indicate eventuali modificazioni alla derivazione originariamente richiesta causate da esigenze sopravvenute. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con
3. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione precedente di richiedere eventuali integrazioni ed adempimenti necessari per la conclusione dell'istruttoria.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della