Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 04/12/1978 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22 punto 1, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, di ferrovie in concessione, [...] |
Art. 2. Agli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 6020 e n. 6010 dello stato di previsione annuale della spesa |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.2.4 – L.R. 4 dicembre 1978, n. 73. [1]
Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle FF.SS., dell'ANAS, delle ferrovie in concessione o di altri enti pubblici, eseguiti direttamente dagli enti medesimi.
(B.U. 12 dicembre 1978, n. 51).
Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22 punto 1, della
Agli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 6020 e n. 6010 dello stato di previsione annuale della spesa.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della