§ 5.2.4 – L.R. 4 dicembre 1978, n. 73.
Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle FF.SS., dell'ANAS, delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:04/12/1978
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22 punto 1, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, di ferrovie in concessione, [...]
Art. 2.      Agli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 6020 e n. 6010 dello stato di previsione annuale della spesa
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.2.4 – L.R. 4 dicembre 1978, n. 73. [1]

Nuove norme per la disciplina dei finanziamenti della Regione per opere di interesse regionale connesse agli interventi delle FF.SS., dell'ANAS, delle ferrovie in concessione o di altri enti pubblici, eseguiti direttamente dagli enti medesimi.

(B.U. 12 dicembre 1978, n. 51).

 

     Art. 1.

     Per la realizzazione di opere in attuazione dell'art. 22 punto 1, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, connesse agli interventi delle Ferrovie dello Stato, di ferrovie in concessione, dell'ANAS o di altri Enti pubblici cui provvedano gli Enti suddetti, e che rivestano interesse regionale, la Regione può erogare contributi forfettari direttamente ai medesimi in capitale fino alla misura del 100% del costo complessivo dell'opera.

 

     Art. 2.

     Agli oneri di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 6020 e n. 6010 dello stato di previsione annuale della spesa.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.