Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 19/12/1978 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Alle spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico regionale, a partire dalla data del suo insediamento, si provvede nel seguente modo |
Art. 2. Ai fini della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 400.000.000 |
§ 5.1.5 – L.R. 19 dicembre 1978, n. 77. [1]
Spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico regionale.
(B.U. 27 dicembre 1978, n. 53).
Alle spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico regionale, a partire dalla data del suo insediamento, si provvede nel seguente modo:
1) ai membri del Comitato sono riconosciuti, per ogni giornata di seduta di Comitato, i compensi di cui alla
2) i relatori esterni, di cui alle lettere b, d, e, f, ed m, nonchè quelli di cui al quinto comma del citato articolo 76 della legge 56/77, percepiscono, quale compenso per la redazione delle relazioni loro assegnate, un'indennità rapportata all'entità dell'affare trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non meno di 5 e non più di 50 ore per ogni relazione. Le specifiche di cui al precedente comma sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla Segreteria del C.U.R. e vistate dal Presidente.
L'ultimo comma dell'art. 76 della legge regionale 5.12.1977, n. 56, s'intende quindi integrato e specificato come sopra.
Ai fini della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 400.000.000.
All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'iscrizione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «oneri per il funzionamento del Comitato Urbanistico regionale» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di 400.000.000.
Le spese per gli anni finanziari 1979 e seguenti saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della