§ 4.11.2 – L.R. 23 aprile 1985, n. 44.
Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.11 energia
Data:23/04/1985
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la metanizzazione di cui al successivo articolo 2 della pianificazione energetica [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale, per la finalità del precedente art. 1, in conformità del piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale, è autorizzata a [...]
Art. 3.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000, a erogarsi in cinque rate annuali
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 4.11.2 – L.R. 23 aprile 1985, n. 44. [1]

Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 18).

 

Art. 1.

     La Regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la metanizzazione di cui al successivo articolo 2 della pianificazione energetica regionale, promuove, al fine del riequilibrio socio-economico e territoriale, l'ampliamento della rete di trasporto e di distribuzione del metano.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale, per la finalità del precedente art. 1, in conformità del piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale, è autorizzata a stipulare con la S.p.A. SNAM apposite convenzioni per la realizzazione di specifici tronchi della rete di trasporto e distribuzione del metano con la erogazione di congrui contributi.

 

     Art. 3.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000, a erogarsi in cinque rate annuali.

     Per l'anno finanziario 1985 è autorizzata la spesa di L. 4.300.000.000.

     Agli oneri di cui al precedente comma si provvede: quanto a L. 3.000.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di cassa, dal fondo globale iscritto al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985: quanto a L. 1.300.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza della casa del cap. n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istruzione, nello stato di previsione medesima, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Contributi agli oneri di realizzazione di nuovi metanodotti realizzati nell'ambito della convenzione ENI/Regione Piemonte dell'8 marzo 1982»e con la dotazione di L. 4.300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Per gli anni finanziari 1986 e successivi si provvederà in serie di approvazione dei relativi bilanci.

     Il presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.