Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.11 energia |
Data: | 23/04/1985 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la metanizzazione di cui al successivo articolo 2 della pianificazione energetica [...] |
Art. 2. La Giunta Regionale, per la finalità del precedente art. 1, in conformità del piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale, è autorizzata a [...] |
Art. 3. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000, a erogarsi in cinque rate annuali |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino [...] |
§ 4.11.2 – L.R. 23 aprile 1985, n. 44. [1]
Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale.
(B.U. 30 aprile 1985, n. 18).
La Regione Piemonte in coerenza con gli obiettivi del PEN e sulla base delle indicazioni del Piano regionale per la metanizzazione di cui al successivo articolo 2 della pianificazione energetica regionale, promuove, al fine del riequilibrio socio-economico e territoriale, l'ampliamento della rete di trasporto e di distribuzione del metano.
La Giunta Regionale, per la finalità del precedente art. 1, in conformità del piano regionale per la metanizzazione da approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale, è autorizzata a stipulare con la S.p.A. SNAM apposite convenzioni per la realizzazione di specifici tronchi della rete di trasporto e distribuzione del metano con la erogazione di congrui contributi.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 27.200.000.000, a erogarsi in cinque rate annuali.
Per l'anno finanziario 1985 è autorizzata la spesa di L. 4.300.000.000.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede: quanto a L. 3.000.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di cassa, dal fondo globale iscritto al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985: quanto a L. 1.300.000.000 mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza della casa del cap. n. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istruzione, nello stato di previsione medesima, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Contributi agli oneri di realizzazione di nuovi metanodotti realizzati nell'ambito della convenzione ENI/Regione Piemonte dell'8 marzo 1982»e con la dotazione di L. 4.300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Per gli anni finanziari 1986 e successivi si provvederà in serie di approvazione dei relativi bilanci.
Il presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della