Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.9 occupazione |
Data: | 29/08/2000 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Destinatari e modalità di finanziamento). |
Art. 3. (Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento). |
Art. 4. (Azioni di assistenza tecnica). |
Art. 5. (Organo amministrativo del Fondo). |
Art. 6. (Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro). |
Art. 7. (Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.9.17 - Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51. [1]
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
(B.U. 6 settembre 2000, n. 36).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La Regione Piemonte con la presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della
2. Il Fondo è destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Art. 2. (Destinatari e modalità di finanziamento).
1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo sono destinate ai datori di lavoro privati, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla
2. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della
3. I finanziamenti sono erogati dalle province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 3. I progetti sono finanziati, fino al massimo dell'80 per cento dell'importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
4. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, i servizi competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti integrati di inserimento lavorativo.
5. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili, neppure ai fini della determinazione delle quote di partecipazione richieste ai proponenti, le spese per personale dipendente o in collaborazione, nonché le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. Ai predetti fini, non si considera inoltre alcuna spesa per personale interno sostenuta nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie e dei centri e dei servizi pubblici per l'impiego di cui al
Art. 3. (Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento).
1. Il programma regionale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 3 della
2. Il piano annuale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 4 della
3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del Fondo, stabilendo, fra l'altro:
a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;
b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;
d) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;
e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza tecnica di cui all'articolo 4.
Art. 4. (Azioni di assistenza tecnica).
1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei progetti di inserimento lavorativo per i disabili.
2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla
Art. 5. (Organo amministrativo del Fondo).
1. E' istituito, a supporto tecnico delle attività della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, il "Comitato per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato" quale organo amministrativo del Fondo di cui all'articolo 1 composto da:
a) il responsabile della struttura regionale in materia di Formazione Professionale e Lavoro con funzioni di Presidente;
b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;
c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;
d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione delle province piemontesi (UPP);
e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'UPP;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.
2. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni fino al suo rinnovo.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Con regolamento interno il Comitato disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.
Art. 6. (Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro).
1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia di collocamento al lavoro dei disabili, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della
2. L'Agenzia predispone la relazione annuale che la Regione deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per consentire alla Regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi, per l'efficace svolgimento degli interventi.
Art. 7. (Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività).
1. E' istituito, nell'entrata del bilancio regionale per l'anno 2000, un capitolo denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", con lo stanziamento "per memoria", nel quale far confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla
2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente "per memoria" il primo denominato "Contributi agli enti indicati nella
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Indice
Art. 1. Oggetto e finalità
Art. 2. Destinatari e modalità di finanziamento
Art. 3. Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento
Art. 4. Azioni di assistenza tecnica
Art. 5. Organo amministrativo del Fondo
Art. 6. Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro
Art. 7. Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza
[1] Abrogata dall'art. 66 della