Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.9 occupazione |
Data: | 29/08/1989 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità del fondo). |
Art. 2. (Interventi). |
Art. 3. (Imprese interessate). |
Art. 4. (Lavoratori interessati). |
Art. 5. (Ammissione ed erogazione dei contributi). |
Art. 6. (Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato). |
Art. 7. (Ammissione ed erogazione dei contratti per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). |
Art. 8. (Informazione ai soggetti interessati). |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 10. (Disposizioni finali). |
§ 4.9.4 – L.R. 29 agosto 1989, n. 53. [1]
Istituzione del fondo straordinario per l'occupazione.
(B.U. 6 settembre 1989, n. 36).
Art. 1. (Finalità del fondo).
1. Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della normativa statale sul collocamento è istituito per gli anni 1989/1990/1991 un fondo straordinario per lo sviluppo dell'occupazione nella Regione Piemonte con la dotazione, per ciascun esercizio finanziario, delle somme indicate nell'art. 9 e secondo le modalità ivi previste.
2. Il fondo ha come obiettivo la riduzione degli squilibri esistenti nel mercato regionale del lavoro, attraverso l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro specificatamente rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate.
Art. 2. (Interventi).
1. Gli interventi del fondo si attuano mediante la concessione di incentivi finanziari alle imprese a titolo di compensazione per i maggiori oneri ad esse derivanti per la professionalizzazione o
riprofessionalizzazione dei soggetti di cui all'art. 4 dalle stesse avviati al lavoro.
2. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla
professionalizzazione e/o riprofessionalizzazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione all'impresa di un contributo pari a L. 5.000.000 per i primi 12 mesi di attività del soggetto assunto. Il contributo è elevato a L. 6.000.000 se l'assunzione riguarda personale femminile.
3. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato la stessa sarà commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.
Art. 3. (Imprese interessate).
1. Sono ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge le imprese, anche in forma cooperativa, operanti nel territorio della Regione Piemonte, le quali assumano soggetti con le caratteristiche di cui all'art. 4, iscritti nelle liste di collocamento e/o comunque residenti in Piemonte.
2. Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, da presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce aree territoriali, settori ed ambiti di intervento, con particolare riguardo ai settori commerciale, artigiano e della piccola impresa, con atto deliberativo aggiornabile di anno in anno e comunque entro il mese di febbraio.
3. Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici della
4. Le imprese interessate non devono avere inoltre fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure per il ricorso all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale.
Art. 4. (Lavoratori interessati).
1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui alla presente legge, le imprese di cui all'art. 3 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione di età superiore ai 29 anni iscritti almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla
b) lavoratori disoccupati iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alle
c) lavoratori stranieri extracomunitari iscritti da almeno dodici mesi, nelle liste di collocamento, ai sensi della
d) lavoratori sospesi dall'attività produttiva e ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione ovvero ammessi al trattamento speciale di disoccupazione, provenienti da aziende già operanti in settori ed in aree coinvolti in processi di ristrutturazione nel territorio della Regione, individuati con delibera della Giunta Regionale;
e) giovani in cerca di lavoro, di età non superiore a 18 anni, a bassa scolarizzazione, in situazione di emarginazione segnalata dai servizi sociali competenti.
2. Gli inserimenti occupazionali di cui al precedente comma devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle forze lavoro già operanti nell'impresa.
3. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti entro il quarto grado e di affini del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società.
4. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento con particolare riguardo all'art. 25 della
Art. 5. (Ammissione ed erogazione dei contributi).
1. Le imprese interessate ad usufruire degli incentivi di cui alla presente legge presentano, in via anticipata, alla Giunta Regionale, apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il modello dovrà contenere i dati analitici relativi all'impresa ed all'entità e caratteristiche dei lavoratori che si intendono assumere ed indicare le attività e le mansioni nelle quali saranno impiegati ed i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari.
3. L'ammissione ai contributi è disposta, entro 75 giorni con deliberazione della Giunta Regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Il contributo è erogato in due rate semestrali posticipate. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo è ridotto in relazione alle mensilità di lavoro effettivamente prestate, qualora il rapporto di lavoro venga risolto con il licenziamento, non per giusta causa o giustificato motivo, prima dello scadere dei dodici mesi, la Giunta Regionale revoca il contributo provvedendo al recupero di quanto già erogato.
5. All'erogazione delle rate di contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche di cui all'art. 4.
6. Delle domande accolte la Giunta Regionale dà comunicazione alla Commissione Regionale per l'impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione regionale pari opportunità.
7. La Giunta Regionale può disporre appositi controlli.
Art. 6. (Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato).
1. Il fondo di cui all'art. 1 della presente legge interviene altresì al fine di agevolare la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati dalle imprese in attuazione di accordi sottoscritti tra le parti sociali a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale. Tali accordi, volti a favorire l'avviamento al lavoro di soggetti deboli, devono essere recepiti dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Piemonte ai sensi e in attuazione degli artt. 17, 23 e 25 della legge n. 56/87.
2. Per l'accesso al contributo, la trasformazione dal tempo determinato al tempo indeterminato per i soggetti interessati dovrà avvenire successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3. In tal caso è stabilito un contributo ai datori di lavoro interessati dell'importo di L. 5.000.000 per ogni rapporto di lavoro a termine instaurato in attuazione di detti accordi e trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo è elevato a L. 6.000.000 se la trasformazione del contratto di lavoro riguarda manodopera femminile.
4. Per essere ammessi al contributo i datori di lavoro, di cui ai precedenti commi, devono essere altresì nelle condizioni di cui al precedente art. 3 ed operare nelle aree individuate dalla delibera assunta dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3.
Art. 7. (Ammissione ed erogazione dei contratti per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
1. Le imprese interessate alla trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, presentano domanda di contributo all'Amministrazione Regionale almeno 60 giorni prima della data prevista per la trasformazione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. L'ammissione ai contributi è disposta con delibera della Giunta Regionale, entro la scadenza del contratto, secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili; all'erogazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base della documentazione che comprova l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro.
3. Delle domande accolte la Giunta Regionale dà comunicazione alla Commissione Regionale per l'impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione Regionale pari opportunità.
4. La Giunta Regionale può disporre appositi controlli.
5. Qualora il rapporto di lavoro venga risolto, prima dei dodici mesi dalla data di trasformazione, per motivi diversi da giusta causa o giustificato motivo o dimissioni la Giunta Regionale revoca il contributo provvedendo al recupero di quanto erogato.
Art. 8. (Informazione ai soggetti interessati).
1. La Giunta Regionale, informata la Commissione Consiliare competente e la Commissione Regionale pari opportunità, entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, attiva nei confronti delle imprese minori, dell'artigianato, del commercio, del turismo e servizi, adeguata informazione circa i benefici e le procedure della stessa, i criteri di accesso e le eventuali opportunità formative, e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto. L'informazione verrà garantita sul territorio regionale utilizzando i servizi decentrati della Regione.
2. La Giunta Regionale, con le stesse modalità attiva una campagna informativa rivolta all'offerta, particolarmente nelle aree e verso i soggetti definiti annualmente con delibera di cui all'art. 3.
3. Per attuare quanto sopra la Giunta Regionale ricercherà forme di collaborazione con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.
Art. 9. (Disposizioni finanziarie).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 2, 6 e 8 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 2.200 milioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante:
a) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni e la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco di ciascuno indicata:
«Fondo straordinario per l'occupazione», con la dotazione di L. 2.170 milioni;
«Spese per l'attività di informazione per l'utilizzazione del fondo», con la dotazione di L. 30 milioni;
b) riduzione di L. 2.200 milioni del capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Per gli esercizi finanziari 1990-1991 si provvederà in sede di approvazione del relativo bilancio.
5. Alla determinazione del fondo possono altresì concorrere eventuali entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunità Economica Europea, da altri Enti, anche privati, destinate alle medesime finalità.
6. La Giunta Regionale è autorizzata, con la delibera di cui al precedente art. 3, comma 2, a ripartire le disponibilità esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli artt. 2 e 6 della presente legge.
Art. 10. (Disposizioni finali).
1. I contributi di cui alla presente legge sono suscettibili di ulteriore aumento qualora si realizzino nelle aree di intervento dei programmi comunitari.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a proporre al Consiglio Regionale i provvedimenti conseguenti.
3. La Giunta Regionale verificherà semestralmente con le parti sociali lo stato di attuazione della presente legge assumendo e/o proponendo al Consiglio Regionale gli eventuali provvedimenti necessari.
4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre analoghe agevolazioni intese a favorire l'occupazione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della