§ 4.8.9 - Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 56.
Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 cooperazione
Data:17/10/1997
Numero:56


Sommario
Art. 6.      1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 gli stanziamenti vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.8.9 - Legge regionale 17 ottobre 1997, n. 56.

Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e solidarietà internazionale).

(B.U. 22 ottobre 1997, n. 42).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6.

     1. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 gli stanziamenti vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni a bilancio.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 17 agosto 1995, n. 67.