§ 4.8.6 - Legge regionale 3 settembre 1991, n. 42.
Programma Ouverture - Rete Est/Ovest di Regioni e Città - Partecipazione della Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 cooperazione
Data:03/09/1991
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità del Programma.
Art. 2.  Partecipazione della Regione Piemonte.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 4.8.6 - Legge regionale 3 settembre 1991, n. 42. [1]

Programma Ouverture - Rete Est/Ovest di Regioni e Città - Partecipazione della Regione Piemonte.

(B.U. n. 37 dell'11 settembre 1991).

 

Art. 1. Finalità del Programma.

     1. La Regione Piemonte partecipa al «Programma Ouverture, Rete Est/Ovest di Regioni e Città» finanziato dalla Comunità Economica Europea, ai sensi dell'art. 10 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R. -, e ne assume la finalità di promuovere una rete fra Regioni e Città della Comunità per lo sviluppo dei rapporti economici con i paesi dell'Europa centro-orientale, attraverso il contestuale recupero delle aree di declino industriale presenti nelle Regioni occidentali.

     2. Il Programma, di durata triennale, affida la sua realizzazione ad un Comitato di Direzione costituito dalle Regioni partecipanti. Il Comitato cura la presentazione, alla Comunità Economica Europea, di richieste di finanziamento a favore di progetti in materia di:

     a) sviluppo delle piccole e medie imprese;

     b) sviluppo del commercio internazionale;

     c) formazione professionale, manageriale e sull'ambiente;

     d) cooperazione industriale internazionale anche tramite la creazione di centri di scambio di tecnologie.

 

     Art. 2. Partecipazione della Regione Piemonte.

     1. Per lo svolgimento dei compiti, che derivano alla Regione Piemonte dalla partecipazione al Programma Ouverture, la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie al conseguimento delle finalità, di cui all'art. 1, con le modalità operative, di cui al comma 2. e con gli oneri finanziari, di cui all'art. 3.

     2. Per l'attuazione del Programma stesso la Regione Piemonte si avvale delle strutture del Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi, secondo le modalità previste in apposita convenzione.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio in corso, mediante riduzione - per l'importo di lire sessantacinque milioni in termini di competenza e di cassa - dello stanziamento, di cui al cap. 5300 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stesso bilancio, di un nuovo, apposito capitolo denominato «Oneri per la partecipazione della Regione Piemonte al Programma Ouverture - Rete Est/Ovest di Regioni e Città», con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire sessantacinque milioni.

     2. Per i successivi anni finanziari 1992 e 1993 si provvederà in sede di approvazione dei relativi bilanci.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.