Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 turismo |
Data: | 04/01/2005 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 “Ordinamento della professione di maestro di sci”). |
§ 4.6.47 - L.R. 4 gennaio 2005, n. 1.
Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard.
(B.U. 5 gennaio 2005, n. 1).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. É maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. I maestri di sci autorizzati all’insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Maestri di sci alpino;
b) Maestri di sci di fondo;
c) Maestri di snowboard.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all’Albo professionale regionale di cui all’articolo 3. L’iscrizione all’Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle differenti tecniche sciistiche.”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della
“5 bis. Il collegio regionale Maestri di sci ha facoltà di abilitare all’insegnamento della disciplina dello snowboard, di cui all’articolo 2, comma 1 bis, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, all’Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso.”.