§ 4.6.46 - L.R. 2 luglio 2003, n. 15.
Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:02/07/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 12/1987).
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.6.46 - L.R. 2 luglio 2003, n. 15.

Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera).

(B.U. 10 luglio 2003, n. 28).

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 12/1987).

     1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

     “Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico).

     1. Ai fini dell’esercizio della funzione amministrativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all’aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell’Osservatorio turistico regionale, di cui all’articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.

     2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.

     3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

     4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera g).".

 

          Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.