Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 turismo |
Data: | 06/03/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75). |
Art. 2. (Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale). |
§ 4.6.33 - Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19. [1]
Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75"Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".
(B.U. 8 marzo 2000, n. 10).
Art. 1. (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della
1. Il comma 2 dell'articolo 12 della
"2. Ai sensi dell' articolo 4 della
a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino;
b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;
c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;
d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;
e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;
g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 6;
h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;
i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 8;
l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;
m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti."
Art. 2. (Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale).
1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 della
[1] Abrogata dall'art. 26 della