§ 4.6.19 – L.R. 9 agosto 1993, n. 43.
Proroga della classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:09/08/1993
Numero:43


Sommario
Art. 1.      1. La classifica delle Aziende alberghiere del Piemonte, determinata per il quinquennio 1989-93 ai sensi della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre [...]


§ 4.6.19 – L.R. 9 agosto 1993, n. 43. [1]

Proroga della classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994.

(B.U. 18 agosto 1993, n. 33).

 

Art. 1.

     1. La classifica delle Aziende alberghiere del Piemonte, determinata per il quinquennio 1989-93 ai sensi della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1994.

     2. Sino al 31 dicembre 1994 una nuova classifica è assegnata a singole aziende alberghiere in caso di nuova autorizzazione di esercizio o qualora venga accertato, d'ufficio o a domanda, che si sono verificate variazioni alle condizioni che avevano dato luogo alla precedente classifica. La nuova classifica ha efficacia fino all'approvazione della nuova normativa in materia.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.