Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 turismo |
Data: | 30/03/1988 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Piante organiche). |
Art. 2. (Trattamento giuridico ed economico). |
Art. 3. (Primo inquadramento e copertura dei posti). |
Art. 4. (Norme transitorie e finali). |
§ 4.6.11 – L.R. 30 marzo 1988, n. 14. [1]
Ordinamento e piante organiche delle aziende di promozione turistica.
(B.U. 6 aprile 1988, n. 14).
Art. 1. (Piante organiche).
1. In attuazione della
2. Le piante organiche del personale di cui all'art. 1 possono essere modificate dall'Azienda di Promozione Turistica secondo le procedure previste dalla
Art. 2. (Trattamento giuridico ed economico).
1. Al personale dipendente dalle A.P.T. si applica il trattamento giuridico-economico, di attività e di fine servizio previsto dalla normativa che disciplina il trattamento del personale dipendente dalla Regione.
2. Per quanto non specificatamente previsto dalla normativa regionale si applicano le norme statali che disciplinano il trattamento del personale di cui all'art. 4 del
Art. 3. (Primo inquadramento e copertura dei posti).
1. Il personale dei soppressi Enti Provinciali per il Turismo e delle soppresse Aziende Autonome di Soggiorno e Cura e Turismo assegnato in via definitiva alle A.P.T. ovvero agli Enti locali destinatari delle deleghe ovvero alla Regione ai sensi dell'art. 35 della
2. I posti previsti nelle piante organiche definitive delle A.P.T. dopo le operazioni di primo inquadramento di cui al comma 1 sono coperti ai sensi delle disposizioni previste dall'accordo sindacale, per il triennio 1985/1987, relativo al comparto del personale degli Enti locali di cui al
Art. 4. (Norme transitorie e finali).
1. Per la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi assicurativi del personale iscritto all'INPS già dipendente degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno soppressi ai sensi dell'art. 4 della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1988 con l'apposito stanziamento iscritto al cap. 8235 «Contributi per l'organizzazione turistica» del bilancio di previsione della spesa della Regione per l'anno 1988, previsto ai sensi dell'art. 38 della
ALLEGATO
(omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della