§ 4.6.5 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 67.
Interventi per il turismo alpino e speleologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:30/05/1980
Numero:67


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipi di intervento).
Art. 3.  (Tipi di attività).
Art. 4.  (Programmi zonali di attività).
Art. 5.  (Programma regionale di intervento).
Art. 6.  (Ripartizione dei fondi).
Art. 11.  (Tipi di attività).
Art. 12.  (Programmi di attività).
Art. 13.  (Programma regionale di intervento).
Art. 14.  (Tipo di attività).
Art. 15.  (Programma regionale di intervento).
Art. 16.  (Norme finanziarie).
Art. 17.  (Norme transitorie).


§ 4.6.5 - Legge regionale 30 maggio 1980, n. 67.

Interventi per il turismo alpino e speleologico.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)

 

Titolo I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Finalità).

     Nell'ambito dell'azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonché a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.

 

     Art. 2. (Tipi di intervento).

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti:

     a) le attività di carattere educativo, conformemente al titolo II;

     b) il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico conformemente al titolo III;

     c) il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV;

     d) il servizio-neve, conformemente al titolo V.

 

Titolo II

ATTIVITA' DI CARATTERE EDUCATIVO

 

     Art. 3. (Tipi di attività).

     Le attività di carattere educativo sono finalizzate a diffondere, in particolare tra la popolazione scolastica e giovanile, la conoscenza e in rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, nonché la conoscenza delle nozioni relative alla sicurezza del turista.

 

     Art. 4. (Programmi zonali di attività).

     Le Comunità Montane presentano alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno il programma zonale delle attività educative da attuare nell'anno successivo.

     I programmi zonali sono attuati con la collaborazione di Comuni, Enti pubblici, organi scolastici, Enti ed Associazioni operanti senza fine di lucro.

 

     Art. 5. (Programma regionale di intervento).

     La Giunta regionale coordina ed approva i programmi zonali di cui all'articolo precedente concedendo alle Comunità Montane contributi per l'attuazione dei medesimi.

 

     Art. 6. (Ripartizione dei fondi).

     I contributi annuali di cui all'articolo precedente sono assegnati in base alla validità dei contenuti dei programmi per il conseguimento dei fini di cui all'art. 3, anche in relazione al loro interesse di carattere sovrazonale, e tenendo conto delle caratteristiche e attrattive del territorio di ciascuna Comunità Montana, della popolazione residente, della popolazione turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socio-economici e territoriali.

 

Titolo III

MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO E SPELEOLOGICO

 

     Artt. 7. - 10. [1]

 

Titolo IV [2]

SOCCORSO PER IL TURISMO ALPINO E SPELEOLOGICO

 

     Art. 11. (Tipi di attività). [3]

     Gli interventi a favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico concernono:

     a) l'addestramento ed il coordinamento delle attività delle squadre di soccorso;

     b) l'acquisto di attrezzature alpinistiche e speleologiche;

     c) la realizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione della conoscenza dei servizi di soccorso;

     d) il pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidità permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso;

     e) la corresponsione di indennità ai componenti delle squadre di soccorso per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio;

     f) il trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

     g) il pagamento di altri oneri derivanti dall'effettuazione delle operazioni di soccorso.

 

     Art. 12. (Programmi di attività). [4]

     Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e il Gruppo Speleologico Piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino presentano alla Regione i programmi di attività per l'anno successivo, corredati delle previsioni finanziarie.

     I programmi devono contenere le specificazioni dell'articolazione sui territorio nazionale degli interventi previsti: tali specificazioni devono essere trasmesse alle Comunità Montane, o, in mancanza di queste, ai Comuni competenti territorialmente, che esprimono entro 30 giorni il loro motivato parere circa l'idoneità degli interventi programmati.

 

     Art. 13. (Programma regionale di intervento). [5]

     La Giunta regionale, sentito in parere degli Enti Locali di cui all'articolo precedente, delibera in programma di intervento annuale assegnando i contributi per la realizzazione dello stesso al Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e al Gruppo Speleologico Piemontese Soccorso Alpino.

     I contributi sono liquidati nella misura del 70% a titolo di acconto e, per la restante parte, dietro presentazione di un consuntivo di attività e di spesa, corredato delle dichiarazioni delle Comunità Montane, o dei Comuni, che attestino la realizzazione delle operazioni di soccorso sul territorio di competenza.

 

Titolo V

SERVIZIO-NEVE

 

     Art. 14. (Tipo di attività).

     Il servizio-neve, a fini di assistenza e di promozione turistica, coordina la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve, con particolare riferimento alle stazioni sciistiche.

 

     Art. 15. (Programma regionale di intervento).

     Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta regionale delibera il programma di servizio-neve nella successiva stagione invernale.

     Nel programma sono indicati gli Enti e gli Organismi che collaborano alla realizzazione del servizio e di cui la Giunta regionale si avvale, gli strumenti tecnici e organizzativi, le modalità attuative, la relativa spesa.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. (Norme finanziarie).

     Al fine dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.

     All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:

     «Spese per il soccorso per il turismo alpino e speleologico», con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa;

     «Spese per il seno neve», con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e cassa;

     «Spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico», con lo stanziamento di 130 milioni in termini di competenza e cassa.

     Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 17. (Norme transitorie).

     Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui al titoli III e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 12 della L.R. 15 maggio 1987, n. 27.

[2] Titolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 2021, n. 20.

[3] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 2021, n. 20.

[4] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 2021, n. 20.

[5] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 2021, n. 20.