§ 4.4.43 - L.R. 31 maggio 2004, n. 14.
Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:31/05/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Indirizzi generali e funzioni).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Procedure per i nuovi impianti).
Art. 5.  (Sospensione obbligatoria dell’attività).
Art. 6.  (Collaudo, perizie, autocertificazione).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Decadenza e revoca dell’autorizzazione).
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti).
Art. 11.  (Formazione professionale).
Art. 12.  (Credito per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Abrogazione di norme).
Art. 15.  (Disposizioni transitorie).


§ 4.4.43 - L.R. 31 maggio 2004, n. 14.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

(B.U. 4 giugno 2004, n. 22 – suppl. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l’efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l’incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all’utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

 

     Art. 2. (Indirizzi generali e funzioni).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

     a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un’articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

     b) definisce le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell’attuazione degli interventi operativi sulla rete;

     c) definisce le tipologie dei nuovi impianti;

     d) determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità degli impianti;

     e) determina gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

     f) individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate, e le eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento;

     g) determina e disciplina i criteri di incompatibilità;

     h) definisce l’articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;

     i) stabilisce le sospensioni facoltative dell’attività degli impianti;

     l) individua i criteri e le modalità per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;

     m) individua le modifiche degli impianti e le relative modalità di realizzazione;

     n) stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;

     o) individua gli eventuali altri criteri e parametri.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione; trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

     3. La Regione concede contributi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l’ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

 

     Art. 3. (Definizioni).

     1. Si intende per “rete” l’insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.

     2. Si intendono per “carburanti per autotrazione” i seguenti tipi di prodotti:

     a) benzine;

     b) gasolio;

     c) gas di petrolio liquefatto (GPL);

     d) metano;

     e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo (CUNA);

     f) idrogeno.

     3. Si intende per “impianto stradale di distribuzione dei carburanti” il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

     4. Si intende per “impianto lacuale di distribuzione dei carburanti” il complesso unitario, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie.

     5. Si intende per “impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato” un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’articolo 2359 del codice civile [1].

 

     Art. 4. (Procedure per i nuovi impianti).

     1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Nei comuni in cui è istituito ed operante, si ricorre allo sportello unico per le attività produttive per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l’esercizio dell’impianto.

 

     Art. 5. (Sospensione obbligatoria dell’attività).

     1. Il Sindaco dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza, il Sindaco può ordinare la revoca dell’autorizzazione dell’impianto.

 

     Art. 6. (Collaudo, perizie, autocertificazione).

     1. Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un’apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

     2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal comune.

     3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell’autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.

     4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.

     5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

 

     Art. 7. (Sanzioni).

     1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:

     a) l’installazione o l’esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell’autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 e con la chiusura immediata dell’impianto;

     b) l’installazione o l’esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell’autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature costituenti l’impianto nonché del prodotto giacente;

     c) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la mancata osservanza delle disposizioni sull’indicazione dei prezzi, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

 

     Art. 8. (Decadenza e revoca dell’autorizzazione).

     1. L’autorizzazione decade nel caso in cui l’impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.

     2. L’autorizzazione è revocata qualora il titolare:

     a) non inizi l’attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all’attivazione dell’impianto;

     b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l’interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

 

     Art. 9. (Vigilanza).

     1. L’applicazione delle sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove è installato l’impianto.

 

     Art. 10. (Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti).

     1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

     2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

     3. La Regione promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l’Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorre:

     a) alla programmazione regionale nel settore;

     b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;

     c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

     4. A tal fine l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori, alle organizzazioni sindacali dei dipendenti nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

     5. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 117, comma 8, della Costituzione, può essere costituito un Osservatorio interregionale in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

 

     Art. 11. (Formazione professionale).

     1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l’aggiornamento degli operatori in attività, per l’innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

     2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità delle disposizioni delle normative regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego.

     3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale, sulla base degli indirizzi regionali.

 

     Art. 12. (Credito per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

     1. La Regione agevola l’accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

     a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;

     b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;

     c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;

     d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all’innovazione gestionale e tecnologica, al ricorso alla certificazione di qualità, alla formazione e all’aggiornamento professionale;

     e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

     2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, tramite l’istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate dall’articolo 13.

     3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:

     a) concessione di garanzie sui prestiti;

     b) bonus fiscale;

     c) contributi in conto capitale e in conto interessi;

     d) finanziamenti agevolati;

     e) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.

     4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

     5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individua:

     a) la tipologia del procedimento, con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell’aiuto;

     b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l’ambito territoriale di applicazione;

     c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

     d) la forma dell’aiuto concedibile, scelta tra quelle indicate al comma 3;

     e) l’intensità dell’aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

     f) i termini per la realizzazione dell’iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell’intervento;

     g) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l’eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

     6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell’anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d’aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

     7. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

     a) lo stato di attuazione finanziario;

     b) l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     c) l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

     d) l’eventuale esigenza di nuovi interventi.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di euro 460.000,00.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 nell’Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato - Rete carburanti Commercio Aree Pubbliche - Titolo I – Spese correnti) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: “Spese per l’Osservatorio regionale dei carburanti” pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa; “Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti” pari ad euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa. Nell’UPB 17022 (Commercio e Artigianato - Tutela del consumatore Mercati - Titolo II – Spese d’investimento) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: “Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore degli enti locali”, pari ad euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa; “Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore delle imprese e loro forme associative” pari a euro 180.000,00, in termini di competenza e di cassa.

     3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede riducendo rispettivamente di euro 160.000,00, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) e di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004.

     4. Ai medesimi oneri per l’anno 2005 si provvede con le dotazioni delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme).

     1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

     a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);

     b) la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”);

     c) il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 8/1999 e della l.r. 15/2001.

     2. L’autorizzazione comunale per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti dell’autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta entro centoventi giorni, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7.


[1] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.