§ 4.4.24 – L.R. 19 dicembre 1995, n. 90.
Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 «Provvedimenti per la tutela e la difesa del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:19/12/1995
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Approvazione del primo Piano di attività di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/1985 così come modificata dalla l.r. 23/1994).
Art. 2.  (Richieste di contributo).
Art. 3.  (Deliberazione dei contributi).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie).
Art. 5.  (Norma abrogativa).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.24 – L.R. 19 dicembre 1995, n. 90. [1]

Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 «Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore» così come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20.

(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52).

 

     Art. 1. (Approvazione del primo Piano di attività di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/1985 così come modificata dalla l.r. 23/1994).

     1. Il primo Piano di attività di cui all'articolo 1 bis della l.r. 21/1985 così come modificata dalla l.r. 23/1994 è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1996.

     2. Il Piano di cui al comma 1 ha validità per gli anni 1996, 1997 e 1998 e può essere aggiornato annualmente sentita la Consulta per i consumatori.

 

     Art. 2. (Richieste di contributo).

     1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1985, così come modificata dalla l.r. 23/1994 relative al primo Piano di attività di cui all'articolo 1 della presente legge, devono pervenire alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

     Art. 3. (Deliberazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale delibera i contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 2, tenuto conto del Piano di attività, entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie).

     1. Per l'anno 1995 la Giunta regionale è autorizzata a impegnare ed erogare i fondi di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1985, così come modificata dalla l.r. 23/1994, sulla base dei seguenti criteri:

     a) sviluppare le attività di informazione al consumatore e di promozione al consumerismo;

     b) sostenere le attività di assistenza ed informazione ai consumatori promosse da associazioni ed Enti di cui all'articolo 10 della l.r. 12/1985 così come modificata dalla l.r. 23/1994, sino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo.

 

     Art. 5. (Norma abrogativa).

     1. La legge 23 febbraio 1995, n. 20, relativa a «Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla l.r. 23/1994 relativa a modifiche e integrazioni alla l.r. 21/1985 in materia di tutela e difesa del consumatore» è abrogata.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.