Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 commercio |
Data: | 16/12/1987 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986), di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dalla legge [...] |
Art. 2. 1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per [...] |
Art. 3. I membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della società di cui all'art. 1 la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del [...] |
Art. 4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di 40 milioni di lire, a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione «Oneri [...] |
Art. 5. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. |
§ 4.4.14 - Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64.
Partecipazione della Regione Piemonte alla società «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo società consortile per azioni».
(B.U. 23 dicembre 1987, n. 51).
La Regione Piemonte, nell'ambito delle norme di cui alla
1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per Azioni», per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.
2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione per il triennio 2011-2013 fino a 70.000,00 euro annui. Agli oneri si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11041 del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 [1].
I membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della società di cui all'art. 1 la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno nominati dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 10/85.
I consiglieri di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1987, la spesa di 40 milioni di lire, a cui si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della «Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni» e con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Comma aggiunto dall'art. 18 della